Penale

Il buon esito della notifica della citazione in giudizio esclude l’inammissibilità dell’appello

L’inammissibilità dell’atto di appello per il mancato corretto adempimento dell’indicazione del domicilio eletto è superata e non può esser dichiarata dopo la regolare costituzione delle parti nel processo

di Paola Rossi

La Corte di cassazione con la sentenza n. 3310/2026 ha accolto il ricorso contro la declaratoria di inammissibilità dell’atto di gravame pronunciata dai giudici di appello per la mancata espressa elezione o dichiarazione di domicilio da parte del ricorrente, che non era stato giudicato in assenza in primo grado e che non aveva però adempiuto in modo puntuale alla prescrizione del comma 1 ter dell’articolo 581 del Cpp introdotto dalla legge Cartabia e poi abrogato dal correttivo alla Riforma nel 2024. L’avvenuta notificazione della citazione in giudizio e il mancato rilievo contro il vizio formale escludono l’inammissibilità dell’appello.

La vicenda ante legge Nordio

Nel caso concreto era stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello perché all’atto non risultava allegata la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato in base alla previsione dell’articolo 581, comma 1-ter, del Codice di procedura penale. Il caso riguarda la novità introdotta dalla Riforma Cartabia e che prevedeva il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità. La giurisprudenza aveva poi riconosciuto la validità dell’adempimento richiesto anche attraverso l’indicazione del domicilio già presente in atti. La legge Nordio ha poi corretto la norma che stabilisce le formalità per l’ammissibilità dell’atto di appello abrogando il comma 1 ter introdotto dalla Cartabia.

Il ricorrente di fatto fa rilevare che nell’atto di gravame veniva indicata la residenza dell’imputato e di conseguenza il luogo ove dovevano essere notificati gli atti. Ma successivamente il ricorrente - in quanto militare - cambiava il domicilio in base alle esigenze di servizio, rendendosi però sempre reperibile eleggendo nuovo domicilio poi presso lo studio del difensore di fiducia. E, inoltre, aveva presenziato la quasi totalità delle udienze in primo grado.

Le Sezioni unite, avevano già stabilito il precedente secondo cui nel caso in cui l’imputato appellante non fosse stato giudicato in assenza andava ritenuta sufficiente quale elezione di domicilio il richiamo eventualmente contenuto nell’atto di appello di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio. L’orientamento giurisprudenziale si era poi evoluto fino ad affermare che era sufficiente anche l’indicazione precisa del luogo di residenza.

Ma nel caso concreto data l’avvenuta irreperibilità alla residenza inizialmente indicata quale domicilio eletto il vizio della notifica della citazione veniva eliso ripetendo l’adempimento presso il difensore.

Il Tribunale dichiarando l’inammissibilità dell’appello non aveva quindi considerato la rinnovazione della notifica e l’accettazione della medesima da parte del difensore.

Come detto, la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza era stato rinnovato, presso il difensore, e questi l’aveva accettata. Si era così raggiunto lo scopo dell’atto. Determinando la sanatoria del vizio. Rilievo contenuto nel ricorso e cui aderisce la sentenza della Cassazione che lo accoglie annullando l’ordinanza del tribunale e restituendo gli atti per procedere allo svolgimento del processo di appello.

Il ragionamento della Cassazione

La sentenza di legittimità afferma, in primis, che il giudizio di appello se regolarmente instaurato nei confronti delle parti non è più rilevabile la causa di inammissibilità dell’atto di gravame ai sensi dell’articolo 581 del Cpp che ne fissa le formalità.

La Suprema Corte osserva che anche il requisito formale della richiesta elezione di domicilio è funzionale “esclusivamente” alla corretta instaurazione della fase di appello e che, “una volta raggiunto tale scopo, ogni successiva declaratoria di inammissibilità risulta preclusa”. Proprio come nel caso concreto dove il giudice di secondo grado aveva provveduto con esito positivo alla notifica del decreto di citazione all’imputato presso il difensore. A nulla rilevando che l’imputato non era stato inizialmente rinvenuto al domicilio indicato, sebbene fosse stato segnalato anche in modo incompleto, cioè quale luogo di residenza. Quindi l’efficacia e rilevanza della norma dell’articolo 581 del Cpp si deve ritenere esaurita una volta che il giudizio è regolarmente instaurato in base a notificazioni andate a buon fine.

La disposizione controversa e poi come detto cancellata a partire dall’agosto 2024 è quindi esclusivamente finalizzata ad assicurare o quanto meno ad agevolare la citazione a giudizio dell’appellante.

Lo scopo di garantire la vocatio in ius dell’imputato appellante è raggiunto nel caso concreto in cui l’imputato sia presente in udienza partecipando al giudizio di appello e senza che sia sollevata preventiva eccezione sulla notifica del decreto di citazione a giudizio.

Prima dell’abrogazione

La rigida regola formale ora abrogata a partire dal 25 agosto 2024 nei casi in cui era applicabile va ridimensionata anche alla luce dell’articolo 6 della Cedu sull’accesso all’impugnazione delle decisioni nei suoi effetti concreti se comunque l’effetto voluto attraverso la formalità imposta è stato raggiunto.

Il concreto effetto raggiunto non va però limitato al caso in cui la notifica del decreto di citazione in appello sia avvenuta a mani proprie dell’imputato, ma anche nel caso come quello deciso in cui la notificazione si è perfezionata presso lo studio del difensore. Deve infatti ribadirsi, per quanto sopra osservato, che la sanatoria della dedotta causa di inammissibilità va ricondotta al raggiungimento dello scopo della prescritta formalità, individuabile nella non contestata instaurazione della fase di appello.

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