Tribunale di Biella, Penale, Decreto del 16-10-2024

L'ANALISI DELLA DECISIONE

Non vi è alcuna coincidenza tra colpa di organizzazione e modello organizzativo, atteso che, ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono "ex se" sufficienti la carenza o l'inidoneità degli specifici modelli di organizzazione, ma è necessaria la autonoma dimostrazione della "colpa di organizzazione", che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo.

L'ordinanza del Tribunale di Biella ha avuto ampio risalto nel dibattito giuridico in quanto offre lo spunto per approfondire l'analisi di uno degli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo dell'ente, determinante per individuare i profili di responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

L'occasione è stata offerta dalla risoluzione di una questione preliminare sollevata dalla difesa in ordine alla sostenuta indeterminatezza del capo di imputazione, cui il Tribunale perviene confezionando...

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