Penale

Il carcere duro "impone" servizi igienici adeguati, areazione e illuminazione naturale

Il rispetto delle condizioni umane della cella non è garantito solo dallo spazio minimo espresso in metri quadri

di Paola Rossi

Il carcere duro non esclude, ma anzi rende indispensabile, di garantire al condannato adeguate condizioni igieniche e di salubrità al di là del numero minimo di metri quadrati a sua disposizione all'interno della cella. Infatti, il criterio puramente spaziale non assicura a chi, sottoposto al regime "41 bis", trascorre fino a 22 ore al giorno nella propria camera detentiva. La garanzia che la carcerazione non sia degradante - come dice la Cassazione con la sentenza n. 30030 depositata il 29 ottobre - non può essere accertata dal giudice solo sulla base dello spazio. La dura reclusione rende, infatti - ancor più che nella detenzione "comune" - necessario l'utilizzo di servizi igienici adeguati , come quello di un vero e proprio wc, da parte del detenuto o l'accesso ad aria e luce naturali. E l'adeguatezza non può che coincidere con una sufficiente areazione naturale degli spazi e la possibilità di godere della luce naturale.

L'affermazione della Cassazione - In concreto, al ricorrente vittorioso in Cassazione andrebbe garantito - secondo l'articolo 3 della Cedu - un utilizzo personale e riservato dei servizi igienici, la sufficiente areazione, l'accesso alla luce e all'aria naturali, un adeguato riscaldamento dell'ambiente, la possibilità di fruire di acqua calda e il rispetto delle regole sanitarie basilari.

L'annullamento e il rinvio - La Cassazione ha perciò annullato con rinvio al tribunale di sorveglianza la decisione con cui aveva respinto il reclamo ex articolo 35 -ter dell'Ordinamento penitenziario presentato da un ergastolano, che affermava la sussistenza di condizioni umanamente degradanti in due carceri italiane dove aveva subito la detenzione e aveva espiato 10 mesi di isolamento. Per la Cassazione il giudizio della magistratura di sorveglianza è criticabile sia per aver relegato il proprio rigetto del reclamo alla sola verifica dei metri quadri sia per non aver tenuto conto di analoghe lamentele presentate da altri detenuti dei medesimi istituti di pena con valutazione ben diversa da quella del caso in esame.

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