Professione e Mercato

Il Cdm approva il Ddl delega per la riforma della professione di avvocato

Il Cnf esprime “grande soddisfazione e apprezzamento”, “passo significativo nella valorizzazione dell’avvocatura “. Critiche altre componenti dell’avvocatura

Il Consiglio dei Ministri ha approvato tre disegni di legge di delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali, fra cui quello per la riforma dell’ordinamento forense. È stato, invece, rinviato a una prossima riunione l’esame del disegno di legge delega relativo alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile. Dopo il passaggio parlamentare, il Governo dovrà predisporre i decreti attuativi in tempi brevi.

Il testo che riguarda gli avvocati, presentato dal Ministro della giustizia Carlo Nordio, introduce diverse novità per la professione di avvocato. Per prima cosa viene ribadita la “libertà e l’indipendenza dell’avvocato” e si ripristina il “giuramento professionale”. Fatte salve poi le competenze attribuite ad altre professioni regolamentate, si considerano “esclusive” dell’avvocato le attività di “consulenza e assistenza legale se svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e connesse all’attività giurisdizionale”.

Positiva la reazione del Consiglio nazionale forense. “Esprimiamo grande soddisfazione e apprezzamento per l’approvazione del Ddl delega che rappresenta un passo significativo nella valorizzazione dell’avvocatura come custode della libertà e dei diritti”. Così il presidente Francesco Greco che prosegue: “Accogliamo questa riforma come un’opportunità per rendere la professione più moderna, inclusiva e vicina ai bisogni della società, nel pieno rispetto dei valori costituzionali che ci ispirano”. “Particolarmente apprezzabili - sottolinea Greco - sono le innovazioni in materia di compensi, l’investimento nella formazione di qualità per accompagnare i giovani nell’accesso e nella crescita professionale, i principi a garanzia dell’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento della sua attività, il rafforzamento del segreto professionale, la riscrittura, in una prospettiva più attuale, del regime delle incompatibilità e la riorganizzazione del procedimento disciplinare e istituzionale”. “È un testo - conclude il presidente del Cnf - che riconosce la funzione sociale della nostra professione, tutela i cittadini e ribadisce la centralità dell’avvocato nel sistema di giustizia”.

Ma non c’è unanimità nella categoria, nei giorni scorsi infatti l’Associazione nazionale forense, con una lettera aperta del suo presidente Giampaolo Di Marco al ministro Nordio, aveva chiesto al Governo di non procedere oltre, aprendo un confronto per realizzare una revisione complessiva organica dell’ordinamento professionale forense in quanto il testo è “inadeguato rispetto alle esigenze della professione e del mercato legale”. Per Di Marco: “La proposta è ispirata a una idea obsoleta della professione di avvocato, tesa alla conservazione dell’esistente e al consolidamento di tutte le peggiori incrostazioni corporative presenti nella vigente legge professionale”.

Tornando al testo approvato, la delega interviene anche sulla disciplina del codice deontologico, prevedendo che la sua emanazione e il suo aggiornamento siano a cura del Consiglio nazionale forense (CNF), e rafforzando la disciplina del segreto professionale. Viene confermato il carattere personale dell’incarico, anche quando l’avvocato opera all’interno di un’associazione o società professionale e si conferma il principio della libera pattuizione delle parti e dell’equo compenso, introducendo la solidarietà nel pagamento da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale.

In relazione allo svolgimento della professione in forma collettiva, per le associazioni professionali, vengono individuati gli elementi negoziali essenziali da includere nel contratto associativo e si stabilisce che un’associazione possa essere qualificata come “forense” solo se la maggioranza degli associati sono avvocati. Per le società tra professionisti (STP), si prevede che anche gli avvocati possano esercitare attività di consulenza all’interno di queste strutture. Per le società tra avvocati, la delega prevede che i titolari di una partecipazione sociale corrispondente ad almeno due terzi non solo del capitale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti all’albo. Viene inoltre specificato che i soci non professionisti possono essere ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento. Le nuove norme escludono inoltre che la società possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti a lui collegati.

Un altro punto qualificante è la disciplina delle reti professionali, che permette agli avvocati di esercitare la professione partecipando a reti, anche multidisciplinari, con altri professionisti come commercialisti e ingegneri, per progetti che richiedono competenze integrate. Viene precisato che un contratto di rete può avere per oggetto attività forensi solo se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all’albo. La riforma interviene anche sull’esercizio dell’attività in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, classificando tale attività come prestazione d’opera professionale intellettuale per favorire l’accesso al mercato e preservare l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato.

Il disegno di legge si occupa anche della formazione e dell’aggiornamento professionale, mantenendo l’obbligo di aggiornamento annuale e razionalizzando la disciplina delle specializzazioni forensi.

Infine, il provvedimento riforma il regime delle incompatibilità e amplia il catalogo delle attività “compatibili” con la professione di avvocato. A tal fine, vengono aggiunte cariche o funzioni quali amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, amministratore di condominio e agente sportivo. Viene confermata la compatibilità con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche. Si armonizza, inoltre, la disciplina degli avvocati degli enti pubblici, rendendo obbligatoria l’iscrizione all’albo e prevedendo che le prestazioni professionali siano svolte esclusivamente in favore dell’ente di appartenenza

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