Civile

Il cessionario deve documentare che il prezzo inferiore al normale non dipende dall'Iva non versata dal cedente

In caso contrario è legittima la presunzione di legge da cui deriva la responsabilità solidale dell'acquirente

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di Paola Rossi

In materia di Iva la responsabilità solidale del cessionario scatta al ricorrere di due presupposti: il mancato versamento da parte del cedente e il prezzo di acquisto praticato al di sotto del valore normale del bene. In tale situazione però il cessionario, chiamato a rispondere solidalmente dell'imposta sul valore aggiunto non versata, deve dimostrare che il prezzo al di sotto del valore normale è giustificato da altre circostanze di fatto che non siano quella della presumibile frode Iva.

E la sezione tributaria della Cassazione - con la sua sentenza n. 1948/2023 - ha precisato, declinando un principio di diritto, che tale prova contraria del cessionario, contro la presunzione di legge, vada fornita in forma documentale. Ad esempio, dimostrando che nei suoi rapporti con il cedente vigeva tale pratica del prezzo inferiore ai valori normali o che tale pratica di prezzo venisse applicata anche ad altri acquirenti da parte del fornitore che incamerava l'Iva senza riversarla al Fisco.

Come spiega la Cassazione, l'onere della prova richiesto al cessionario riguarda circostanze oggettive, che vanno dimostrate attraverso apposita documentazione altrimenti prevale il raffronto che il Fisco - e poi eventualmente il giudice - fanno del prezzo inferiore praticato rispetto a quello normale evincibile da tariffe o listini relativi allo specifico mercato. Il fine è escludere l'elemento soggettivo in capo all'acquirente della consapevolezza che la cessione sotto costo sia finalizzata all'evasione Iva.

Infine, la Cassazione civile respinge l'argomento del ricorrente secondo cui la presunzione della legge italiana (articolo 60 bis del Dpr 633/1972) in base alla quale scatta la responsabilità solidale del cessionario sia di fatto in contrasto con i principi Ue che governano il regime dell'Iva. Infatti, in tema di lotta all'evasione tale presunzione non è di per sé illegittima e specificatamente proprio perché prevede la possibilità di fornire prova contraria.

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