Il collaboratore fisso esercita professione giornalistica, basta iscrizione in elenco pubblicisti
In tema di rapporto di lavoro giornalistico, l'attività del collaboratore fisso espletata con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio rientra nel concetto di professione giornalistica. Ai fini della legittimità del suo esercizio è condizione necessaria e sufficiente la iscrizione del collaboratore fisso nell'albo dei giornalisti, sia esso elenco dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti. Conseguentemente, non è affetto da nullità per violazione della norma imperativa contenuta nell'articolo 45 della legge n. 69 del 1963 il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso, iscritto nell'elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l'attività giornalistica in modo esclusivo. Lo hanno chiarito le sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 1867/2020.
L'orientamento opposto – In termini opposti, Cassazione, sentenza 4 febbraio 2019 n. 3177: in tema di rapporto di lavoro giornalistico, l'attività svolta dal collaboratore fisso - contraddistinta da continuità, vincolo di dipendenza ed esclusività, responsabilità di un servizio - rientra nel concetto di professione giornalistica e richiede la previa iscrizione nell'elenco dei giornalisti, con conseguente nullità del contratto in caso di iscrizione al solo elenco dei pubblicisti, la quale tuttavia non esclude - non derivando da illiceità dell'oggetto o della causa, ma da violazione di legge - che l'attività svolta conservi giuridica rilevanza ed efficacia ai sensi dell'articolo 2126 del Cc.
Cassazione -Sezioni Unite civili - Sentenza 28 gennaio 2020 n. 1867