La finalità di ridurre l’incertezza interpretativa in ordine al momento a partire dal quale decorrono i termini per l’approvazione del prospetto, che viene così a coincidere con la data di presentazione del progetto di prospetto e non già nel momento in cui l’Autorità ritiene l’istanza completa.
L’articolo 9 della legge n. 21 del 2024 introduce nell’articolo 94 del Tuf, sull’offerta al pubblico di titoli, norme volte a chiarire i termini di decorrenza per l’approvazione del prospetto e a modificare il regime di responsabilità del collocatore.
Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore (Legge 21/2024, articolo 9)
Il comma 1, lettera a) aggiunge due nuovi periodi al comma 3 dell’articolo 94 del Tuf, secondo cui i termini per l’approvazione del prospetto previsti dall’articolo 20, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento prospetto decorrono dalla data di presentazione...
Geografia giudiziaria: per un restyling è necessario un ancoraggio ai dati
di Marco FabriDirigente di ricerca presso il Consiglio nazionale delle ricerche