Con la sentenza della Sezione IV del 17 giugno 2025, n. 5289 il Consiglio di Stato, da un lato, ha esteso la nozione di «controllo pubblico», presupposto per l'applicazione di una serie di norme speciali di particolare rigore. Dall'altro lato, ha limitato in modo drastico l'operatività delle società miste.
LA MASSIMA
Appalti - Appalti pubblici - Servizi di igiene urbana - Gare indette da terzi - Articolo 17 Tusp - Attività diverse da quelle rientranti nella «gara a doppio oggetto» - Società a partecipazione pubblica - Società miste a controllo pubblico - Anche le società miste a controllo pubblico frazionato - Condizioni - Società in house - Differenza.
Sono società miste «a controllo pubblico» anche quelle «a controllo pubblico frazionato» in cui i soci pubblici dispongono complessivamente, in assemblea ordinaria, della maggioranza dei voti previsti dall'articolo 2359, anche se la quota del socio privato è superiore alla quota di ciascun singolo socio pubblico, anche se mancano specifici patti parasociali o vincoli statutari e anche se il socio privato nomina l'amministratore delegato. L'articolo 17 Tusp non consente alle società miste, a differenza delle società in house, di concorrere a gare indette da enti terzi e, comunque, di svolgere attività diverse da quelle rientranti nella «gara a doppio oggetto».
Doppio giro di vite sulle società a partecipazione pubblica. Con la sentenza della Sezione IV del 17 giugno 2025, n. 5289 il Consiglio di Stato, da un lato, ha esteso la nozione di «controllo pubblico», presupposto per l'applicazione di una serie di norme speciali di particolare rigore. Dall'altro lato, ha limitato in modo drastico l'operatività delle società miste.
Le società a "controllo pubblico"
Il tema del «controllo pubblico», sin dall'introduzione della relativa nozione del Testo unico sulle società partecipate di cui al d....


