Incostituzionale la preclusione biennale alla concessione di permessi premio a un detenuto che sia stato imputato o condannato per un reato commesso durante l'esecuzione della pena. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2025
LA MASSIMA
Carceri e sistema penitenziario - Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Espiazione della pena o delle misure restrittive - Soggetti che durante l'espiazione hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale - Previsione concessione dei permessi premio - Ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto - Questione di legittimità costituzionale - Articolo 30-ter, comma 5, legge n. 354/12975 - articoli 3. 27, commi 2 e 3 e 117 Costituzione - Illegittimità costituzionale. (Dlgs n. 354/1975, articolo 30-ter, comma 5; Costituzione, articoli 3. 27, commi 2 e 3 e 117)
In materia di permessi premio, l'articolo 30-ter, comma 1, dell'ordinamento penitenziario conferisce al magistrato di sorveglianza il compito di accertare, da un lato, la «regolare condotta» del condannato – a sua volta dimostrata, in base al comma 8, dal «costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali» –; e, dall'altro, l'assenza di pericolosità sociale del condannato stesso. Nel contesto di tali accertamenti, il magistrato di sorveglianza deve, dunque, necessariamente tener conto anche di eventuali notitiae criminis relative a condotte addebitate a chi richieda il permesso premio. E ciò indipendentemente dalla circostanza se tali condotte integrino in concreto tutti gli elementi oggettivi e soggettivi di un reato, e siano in effetti suscettibili di dar luogo a una responsabilità penale del richiedente. Profilo, questo, sul quale il magistrato di sorveglianza non può né deve esprimersi, ben potendo egli fondare il diniego di un beneficio anche su fatti rispetto ai quali il parallelo giudizio penale di cognizione si sia concluso con una pronuncia di proscioglimento per assenza di querela, o addirittura di assoluzione perché i fatti – pur ritenuti sussistenti nella loro materialità – non integravano una fattispecie di reato. Essenziale è, però, da un lato, che il magistrato di sorveglianza possa valutare liberamente le evidenze relative alle condotte in questione, senza essere vincolato dalle valutazioni su di esse compiute da un pubblico ministero, né a quelle contenute in una decisione giudiziaria non ancora definitiva, dall'altro, che, pur in presenza di una condanna definitiva del richiedente, il magistrato di sorveglianza possa – altrettanto liberamente – valutare il concreto rilievo del fatto, giudizialmente accertato in altra sede, ai fini della specifica decisione a lui affidata, tenendo conto dei contributi provenienti dalla difesa. Deriva, da quanto precede, pertanto che, in riferimento agli articoli 3. 27, commi 2 e 3 e 117 della Costituzione, l'articolo 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (secondo cui nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto) è costituzionalmente illegittimo.
Il tempo, si sa, è galantuomo. Tra le proposte di riforma dell'ordinamento penitenziario in attuazione della delega conferita al governo in forza dell'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l), m), o), r), s), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), licenziate dalla Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario istituita con decreto del Ministro della giustizia ("...


