In tema di condominio negli edifici, i frontalini dei balconi devono qualificarsi come beni condominiali laddove assolvano una funzione prevalentemente estetica, integrandosi armonicamente con la facciata e contribuendo alla percezione unitaria del decoro architettonico dell'edificio. Così il tribunale di Bolzano sesentenza n. 857 del 2025
La sentenza del Tribunale di Bolzano (n. 857, pubblicata il 26 settembre 2025 e resa dalla I Sezione civile, giudice dott. Francesco Laus) ha affrontato l'impugnazione di una delibera assembleare con cui era stata approvata la ripartizione, tra tutti i condòmini, delle spese manutentive straordinarie dei frontalini. I condòmini ricorrenti sostenevano la natura individuale di tali elementi ritenendo che non svolgessero una funzione estetica prevalente per l’edificio. Il tribunale ha ribadito l'applicabilità...
Argomenti
I punti chiave
- La vicenda processuale
- Il ragionamento del decidente
- Il problema della qualificazione giuridica dei frontalini
- Criterio della funzione prevalente: fondamento teorico e applicazione
- Raffronti giurisprudenziali: frontalini comuni o esclusivi?
- Concetto di prevalenza estetica
- L'applicazione del criterio nella sentenza di Bolzano
- Riflessioni conclusive
Rapporto tra avvocatura e IA: uomo regista, macchina supporto
di Andrea Sirotti Gaudenzi - Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto nazionale per la formazione continua (Roma)
