Il contratto di prestazione di servizi legali concluso tra un cliente e il suo avvocato per la costituzione di una società commerciale non trasforma il cliente in un'impresa perché non svolge l'attività in modo strutturato e continuativo. Di conseguenza, la prestazione di servizi non può essere considerata come una transazione commerciale secondo il diritto Ue e al cliente andranno applicate le regole europee a tutela del consumatore. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 13 novembre nella causa C-197/24.

Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione IV - Sentenza 13 novembre 2025 - Causa C-197/24 - Commento - Presidente Jarukaitis; Relatore Frendo; Avvocato generale Spielmann; domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Mestský súd Bratislava IV (Tribunale municipale di Bratislava IV, Repubblica slovacca), con decisione del 13 febbraio 2024 nel procedimento AK contro RU

LA MASSIMA

Società e imprese - Transazioni commerciali - Nozione di impresa - Contratto di prestazione di servizi legali - Costituzione di una società commerciale - Persona fisica che si avvale dei servizi di un avvocato - Persona fisica - Consumatore. (Direttiva 2011/7/Ue, articolo 1; direttiva 93/13, articolo 2)L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7/Ue relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l'articolo 2, punti 1 e 3, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che il fatto che una persona fisica si sia avvalsa dei servizi di un avvocato in vista della costituzione di una società commerciale, di cui doveva diventare cofondatore, socio e amministratore, non può essere sufficiente, di per sé, per qualificare tale persona come "impresa" e, pertanto, la transazione conclusa con tale avvocato come "commerciale", ai sensi di tali disposizioni. L'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori dev'essere interpretato nel senso che: una persona fisica che abbia concluso un contratto di prestazione di servizi legali in vista della costituzione di una società commerciale di cui doveva diventare cofondatore, socio e amministratore rientra nella nozione di «consumatore», ai sensi di tale disposizione, a condizione che, al momento della conclusione del contratto, non abbia esercitato un'attività economica o professionale indipendente nell'ambito della quale tale contratto avrebbe potuto inserirsi.

Il contratto di prestazione di servizi legali concluso tra un cliente e il suo avvocato per la costituzione di una società commerciale non trasforma il cliente in un'impresa perché non svolge l'attività in modo strutturato e continuativo. Di conseguenza, la prestazione di servizi non può essere considerata come una transazione commerciale secondo il diritto Ue e al cliente andranno applicate le regole europee a tutela del consumatore. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la...

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