Lo stato legittimo dell'immobile può alternativamente ricavarsi dal titolo abilitativo che ha previsto la costruzione (o la regolarizzazione in sanatoria) o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio totale, più tutti i titoli successivi per interventi parziali. Lo chiarisce la Cgars con la sentenza 446/2025.

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana - Sentenza 6 giugno 2025 n. 446 - Presidente de Francisco; Relatore Ardizzone; Naso contro Comune di Mirabella Imbaccari

LA MASSIMA

Edilizia e urbanistica - Stato legittimo dell'immobile - Elementi - Pluralità - Individuazione - Disciplina innovativa - Operatività - Estensione.
Alla luce dell'art. 9-bis, comma 1-bis, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come novellato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, lo stato legittimo dell'immobile può alternativamente ricavarsi dal titolo abilitativo che ha previsto la costruzione (o la regolarizzazione in sanatoria) o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio totale, più tutti i titoli successivi per interventi parziali. Tale nuova disciplina, nell'ampliare i mezzi di prova dello «stato legittimo dell'immobile» (da intendersi quale condizione permanente delle preesistenze edilizie) può applicarsi anche alle ordinanze di demolizione adottate prima della sua entrata in vigore.

Dopo aver affrontato qualche settimana fa la nobile materia dell'urbanistica, la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa offre l'occasione per occuparsi del parente proletario della prima, l'edilizia, in uno degli aspetti più delicati fra i diversi che interessano gli invero numerosi e pazienti operatori del settore: il cosiddetto stato legittimo dell'immobile.

L'importanza del tema edilizio

Se l'incertezza derivante da un dato normativo diviso fra norme statali e regionali nonché regole locali non sempre (anzi, quasi...

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