Il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto. Così la Cassazione con la sentenza 4892/2025
LA MASSIMA
Locazioni - Obbligazioni del conduttore - Morosità - Restituzione del bene locato prima della scadenza naturale del contratto - Risarcimento del danno del locatore ex articolo 1223 del Cc - Ammissibilità - Limiti. (Cc, articoli 1223 e 1591)
Il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l'apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esc
Qualora il conduttore sia moroso nel pagamento del canone, il locatore, che ottiene la restituzione del bene locato prima della scadenza contrattuale, ha diritto al risarcimento del danno ex art. 1223 del codice civile, sempreché dia dimostrazione di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, per una nuova locazione a terzi; questo risarcimento tuttavia non può essere confuso con quello previsto dall'art. 1591 dello stesso codice.
Tale principio è stato affermato...


