Il piano di rimborso dei creditori disposto dal curatore impone in ogni caso al giudice nazionale di valutare se nei contratti all'origine dei debiti del consumatore vi siano clausole abusive. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 3 luglio nella causa C-582/23
LA MASSIMA
Consumatore - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Poteri e obblighi del giudice - Procedura fallimentare - Persona fisica - Mancato accertamento da parte del giudice nazionale dell'abusività delle clausole - Determinazione del curatore - Violazione del principio di effettività - Necessità di applicare misure provvisorie. (Direttiva 93/13/Cee, articoli 6 e 7)
L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale preveda che, nell'ambito di una procedura fallimentare relativa a persone fisiche, dopo che l'elenco dei crediti sia stato approvato da un organo giurisdizionale, senza che lo stesso abbia esaminato il carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, e dopo che la procedura sia stata avviata dinanzi al tribunale fallimentare, quest'ultimo sia vincolato da tale elenco, sicché non può valutare il carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di mutuo sul quale si fonda un credito iscritto in detto elenco, né modificare tale elenco, ma deve sospendere la procedura e rimettere al suddetto organo giurisdizionale la questione del carattere eventualmente abusivo di tali clausole. Le indicate norme lette alla luce del principio di effettività, devono essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che, nell'ambito di una procedura fallimentare relativa a persone fisiche, non preveda la possibilità, per il tribunale fallimentare, di disporre provvedimenti provvisori diretti a regolare la situazione del fallito in attesa di una decisione che concluda l'esame del carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di mutuo su cui si fonda un credito iscritto nell'elenco dei crediti approvato da un altro organo giurisdizionale, senza che quest'ultimo abbia esaminato il carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi.
Il piano di rimborso dei creditori disposto dal curatore impone in ogni caso al giudice nazionale di valutare se nei contratti all'origine dei debiti del consumatore vi siano clausole abusive. Lo ha chiarito la Corte di giustizia europea con la sentenza depositata il 3 luglio nella causa C-582/23, Wiszkier, con la quale gli eurogiudici, nell'interpretare la direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (modificata dalla n. 2019/2161 per migliorarne l'applicazione...


