La sentenza n. 12520/2025 è intervenuta per la prima volta, sebbene con obiter dicta, sul cd. "certificato di stato legittimo" dell'immobile, rilasciato dalla competente autorità comunale ai sensi del novellato articolo 9-bis Dpr n. 380/2001 (Tue), come modificato dal Dl n. 69/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 105/2024, nonché sul novello articolo 36-bis Tue, anch'esso aggiunto lo scorso anno dal decreto "Salva casa", di cui ha precisato la portata applicativa irretroattiva, in applicazione del principio tempus regit actum.
LE MASSIME
Reati edilizi - Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali di cui all'articolo 36-bis Tue, introdotto dal Dl n. 69/2024, come convertito - Ambito di applicazione - Individuazione - Applicabilità retroattiva - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. (Disposizioni preliminari al Codice civile, articolo 11; Dpr n. 380/2001, articoli 31, comma 3, 32, 34, 36-bis, 37 e 44; Dl n. 69/2024, convertito, con modificazioni, in legge n. 105/2024)
In tema di reati edilizi, l'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali di cui all'articolo 36-bis Dpr n. 380/2001, introdotto dal Dl n. 69/2024, convertito con modificazioni, dalla legge n. 105/2024, è circoscritto esclusivamente agli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 Tue, quelli eseguiti in assenza e in difformità dalla segnalazione di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37 ed in presenza di variazioni essenziali di cui all'articolo 32 Tue, non può trovare applicazione dopo l'irrogazione delle sanzioni amministrative e neppure in via retroattiva alle istanze di sanatoria presentate prima della sua entrata in vigore (30 maggio 2024), in difetto di apposita norma transitoria, sicché resta assoggettato alla regola generale del tempus regit actum stabilita dall'articolo 11 disposizioni preliminari al codice civile. (Fattispecie relativa a presentazione di Scia in sanatoria oggetto dell'impugnato silenzio in data 22 gennaio 2024).
Reati edilizi - Certificato di stato legittimo dell'immobile - Natura - Indicazione - Vincolatività per l'Ag - Esclusione - Valenza erga omnes - Esclusione - Ragioni. (Dpr n. 380/2001, articoli 9-bis, 36 e 44; Dl n. 69/2024, convertito, con modificazioni, in legge n. 105/2024)
In tema di reati edilizi, il certificato di stato legittimo dell'immobile, rilasciato da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 9-bis del Dpr n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) è un documento formale attestante la conformità urbanistica ed edilizia di un immobile al fine di facilitarne la circolazione, ma non riveste alcun valore vincolante per l'Autorità giudiziaria né è in grado di attestare erga omnes la regolarità del titolo edilizio rilasciato in sanatoria ai sensi dell'articolo 36 Tue, giacché un immobile è legittimo, quindi trasformabile con ulteriori interventi, non tanto perché risponde al progetto di cui i competenti uffici pubblici ne abbiano variamente autorizzata l'esecuzione, ma in quanto sia conforme alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Lo "stato legittimo" dell'immobile e la doppia conformità "disgiunta", come introdotti, lo scorso anno, dal decreto "Salva casa", approdano in Cassazione.
Pur trattandosi di obiter dicta, quelli contenuti nella sentenza n. 12520/2025, depositata dalla Terza Sezione penale di Piazza Cavour lo scorso 1° aprile, sono principi di diritto che, sebbene privi di specifica rilevanza per il caso deciso, meritano comunque di essere segnalati per essere i primi - a quel che consta - riguardanti l'esegesi degli...


