In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, a integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dall'articolo 2901, primo comma, del Cc non è sufficiente la mera consapevolezza da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cosiddetto "dolo generico"), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione. Lo ha stabilito la sentenza 1898/2025 della Cassazione.
Questione di rilevante importanza è quella affrontata dalle Sezioni unite della Cassazione, nella sentenza n. 1898/2025, sul tema dell'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 del codice civile e, segnatamente, della sussistenza della natura generica o specifica del dolo del debitore, richiesto dalla norma ai fini della revocatoria degli atti di disposizione patrimoniale quando questi siano anteriori al sorgere del credito.
La controversia all'esame della Suprema corte
La controversia, in sede di merito, aveva trovato pronunce contraddittorie...
Separazione carriere e l'arduo compito di ricomporre il contrasto tra i poteri
di Giovanni Verde - Professore emerito di diritto di procedura civile presso l'Università Luiss-Guido Carli di Roma