La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge toscana sul suicidio medicalmente assistito, salvandone l'impianto organizzativo sanitario ma cassando le parti che "cristallizzavano" i requisiti sostanziali e procedurali, invadevano l'ordinamento civile/penale e toccavano i LEA, che restano nella sfera statale
LA MASSIMA
Sanità e bioetica - Sanità pubblica - Norme della Regione Toscana - Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, relative al suicidio medicalmente assistito - Individuazione, in particolare, delle suddette finalità - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento penale e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Non fondatezza delle questioni. Sanità e bioetica - Sanità pubblica - Norme della Regione Toscana - Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, relative al suicidio medicalmente assistito - Istituzione, in particolare, di commissioni permanenti multidisciplinari per l'esame dei requisiti per l'accesso alla prestazione e la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei LEA - Non fondatezza della questione. (Legge della Regione Toscana 14 marzo 2025 n. 16, intero testo, e articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; Costituzione, articolo 117, commi secondo, lettere l) ed m) e terzo)
È costituzionalmente ammesso che la legge regionale disciplini, nell'ambito della competenza concorrente in materia di tutela della salute, i profili organizzativi e procedurali dell'assistenza del servizio sanitario regionale al suicidio medicalmente assistito quale delineato dalle sentenze n. 242 del 2019, n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025 della Corte costituzionale, purché non novando né cristallizzando i requisiti sostanziali e procedurali dell'esimente di cui all'art. 580 cod. pen., né interferendo con l'assetto unitario dell'ordinamento civile e penale, né con la determinazione dei livelli essenziali di assistenza, riservati allo Stato; resta atto personalissimo la richiesta di accesso al suicidio assistito, che deve essere espressa personalmente dal paziente secondo le forme e gli strumenti di comunicazione previsti dalla legge statale sul consenso informato.
La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge toscana sul suicidio medicalmente assistito, salvandone l’impianto organizzativo sanitario ma cassando le parti che “cristallizzavano” i requisiti sostanziali e procedurali, invadevano l'ordinamento civile/penale e toccavano i Lea, che restano nella sfera statale.
Pur salvando l'impianto toscano, la Corte ribadisce indirettamente che la vera regia sul fine vita resta al legislatore statale, che però continua a non intervenire...


