La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge toscana sul suicidio medicalmente assistito, salvandone l'impianto organizzativo sanitario ma cassando le parti che "cristallizzavano" i requisiti sostanziali e procedurali, invadevano l'ordinamento civile/penale e toccavano i LEA, che restano nella sfera statale

LA MASSIMA

Sanità e bioetica - Sanità pubblica - Norme della Regione Toscana - Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, relative al suicidio medicalmente assistito - Individuazione, in particolare, delle suddette finalità - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento penale e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Non fondatezza delle questioni. Sanità e bioetica - Sanità pubblica - Norme della Regione Toscana - Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, relative al suicidio medicalmente assistito - Istituzione, in particolare, di commissioni permanenti multidisciplinari per l'esame dei requisiti per l'accesso alla prestazione e la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei LEA - Non fondatezza della questione. (Legge della Regione Toscana 14 marzo 2025 n. 16, intero testo, e articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; Costituzione, articolo 117, commi secondo, lettere l) ed m) e terzo)

È costituzionalmente ammesso che la legge regionale disciplini, nell'ambito della competenza concorrente in materia di tutela della salute, i profili organizzativi e procedurali dell'assistenza del servizio sanitario regionale al suicidio medicalmente assistito quale delineato dalle sentenze n. 242 del 2019, n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025 della Corte costituzionale, purché non novando né cristallizzando i requisiti sostanziali e procedurali dell'esimente di cui all'art. 580 cod. pen., né interferendo con l'assetto unitario dell'ordinamento civile e penale, né con la determinazione dei livelli essenziali di assistenza, riservati allo Stato; resta atto personalissimo la richiesta di accesso al suicidio assistito, che deve essere espressa personalmente dal paziente secondo le forme e gli strumenti di comunicazione previsti dalla legge statale sul consenso informato.

Corte costituzionale - Sentenza 29 dicembre 2025 n. 204 - Stralcio - Presidente Amoroso; Relatore Viganò

La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge toscana sul suicidio medicalmente assistito, salvandone l’impianto organizzativo sanitario ma cassando le parti che “cristallizzavano” i requisiti sostanziali e procedurali, invadevano l'ordinamento civile/penale e toccavano i Lea, che restano nella sfera statale.

Pur salvando l'impianto toscano, la Corte ribadisce indirettamente che la vera regia sul fine vita resta al legislatore statale, che però continua a non intervenire...

Riproduzione riservata Ⓒ