Il giudice rimettente osserva che, per effetto della nuova disciplina, il condannato non potrà più conoscere, in tempi prossimi ai comportamenti tenuti, se i propri sforzi nell'adesione trattamentale siano stati favorevolmente valutati o, per converso, se vi sia la necessità da parte sua di modificare la propria condotta per rispondere più correttamente alle sollecitazioni trattamentali che gli vengono rivolte.
La sentenza che, accogliendo le questioni di costituzionalità prospettate dai magistrati di sorveglianza di Spoleto e Napoli, ha censurato la disposizione dell’art. 69, comma 3, della legge di ordinamento penitenziario (L. n. 354/1975), pur intervenendo "chirurgicamente" sull'ordito normativo, consentendo la riespansione della facoltà per il condannato di richiedere al magistrato di sorveglianza, autonomamente e in ogni tempo, la concessione della liberazione anticipata, segna in effetti una bocciatura...
Argomenti
I punti chiave
- Le questioni sottoposte al vaglio della Consulta
- L'irragionevolezza della disciplina censurata sterilizza l'effetto risocializzante della liberazione anticipata
- La valutazione della Corte colpisce il cuore della riforma
- Le ulteriori modifiche portate dalla riforma non consentono di certificare la legittimità costituzionale della disposizione censurata
- Una pronuncia "di sistema" che tuttavia lascia sul tappeto gli snodi critici sul piano operativo
Rapporto tra avvocatura e IA: uomo regista, macchina supporto
di Andrea Sirotti Gaudenzi - Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto nazionale per la formazione continua (Roma)
