La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, approfondisce e chiarisce, sulla scia della recente pronuncia a Sezioni Unite n. 3625/2025, le caratteristiche del fenomeno successorio in testa ai soci che si determina, dal lato passivo, rispetto a rapporti obbligatori non ancora esauriti già facenti capo a società estinta a seguito della cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese,

Corte di cassazione - Sezione III civile - Ordinanza 15 novembre 2025 n. 30166 - Presidente Frasca; Relatore Gianniti

LE MASSIME

Società e imprese - Società di persone o di capitali - Estinzione conseguente a cancellazione - mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico della società estinta - Fenomeno di tipo successorio - Trasferimento dell'obbligazione ai soci - Mancata percezione di somme da parte dei soci - Irrilevanza - Subentro nella posizione processuale della società estinta - Sussiste - Avvenuta riscossione di somme come condizione dell'azione - Non rileva - Come misura massima (nelle società di capitali) dell'esposizione debitoria dei soci - Rileva - Interesse ad agire del creditore - Esclusione per solo fatto di mancata riscossione di somme da bilancio finale di liquidazione - Non sussiste. (Cc, articolo 2495, comma 3; Cpc, articolo 110)

In tema di estinzione di una società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, in caso di mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si verifica un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società si trasferisce ai soci, a prescindere dal fatto che questi abbiano o no percepito somme, con la conseguenza che questi subentrano nella posizione processuale della società estinta, diventando legittimati passivi nel processo in corso o in quello successivo. L'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui all'art. 2495 del codice civile (comma 3, già comma 2), non rileva come condizione dell'azione, ma integra (nelle società di capitali) la misura massima dell'esposizione debitoria personale dei soci. Ne consegue che l'interesse ad agire del creditore non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di utili in base al bilancio finale di liquidazione, potendosi radicare in altre evenienze, quali, ad esempio, la sussistenza di sopravvenienze attive o la escussione di garanzie.

Società e imprese - Società di persone o di capitali - Estinzione conseguente a cancellazione - Mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico della società estinta - Successione dei soci - Legittimazione passiva all'accertamento del diritto verso la società - Sussiste - Accertamento giudiziale del diritto del creditore nei confronti della società - Soccombenza del socio subentrato - Condanna alle spese - Sussiste - Mancata percezione di somme del socio da bilancio finale di liquidazione - Irrilevanza. (Cc, articolo 2495, comma 3; Cpc, articolo 110)

In tema di estinzione di una società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, e di successione ad essa dei soci, conseguente al mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, il socio della società estinta che sia stato chiamato in giudizio in sua vece a seguito dell'estinzione della società originariamente convenuta nel corso del giudizio, qualora venga riconosciuta l'esistenza del diritto nei confronti della società, risultando soccombente quanto a tale riconoscimento, correttamente viene condannato alle spese senza che rilevi l'avere o non avere percepito utili ed indipendentemente dalla somma eventualmente percepita, atteso che rispetto alla posizione di legittimato passivo all'accertamento del diritto verso la società tali circostanze sono irrilevanti.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, approfondisce e chiarisce, sulla scia della recente pronuncia a Sezioni Unite n. 3625/2025, le caratteristiche del fenomeno successorio in testa ai soci che si determina, dal lato passivo, rispetto a rapporti obbligatori non ancora esauriti già facenti capo a società estinta a seguito della cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese, affermando un principio di netta distinzione tra gli effetti ineliminabili, e sempre necessari, del fenomeno...

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