Rassegne di Giurisprudenza

Il committente non può surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il Fondo di garanzia Inps

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia gestito dall'Inps - Credito del lavoratore - Committente che corrisponde i trattamenti retributivi e il tfr - Rivalsa sul Fondo di garanzia - Esclusione.
Una volta acclarata la natura previdenziale della prestazione dovuta dal Fondo di garanzia, e la sua autonomia rispetto alle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro, deve logicamente escludersi la possibilità che un terzo, che abbia a qualunque titolo pagato i debiti del datore insolvente, possa surrogarsi nella posizione che il lavoratore assicurato avrebbe potuto vantare nei confronti del Fondo di garanzia, posto che le disponibilità del Fondo di garanzia non possono essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del Fondo stesso (l. n. 297 del 1982, art. 2, comma 8), espressione dell'intervento solidaristico della collettività a favore dei lavoratori ( o dei loro aventi diritto) che non abbiano ricevuto il pagamento del TFR a causa dello stato di insolvenza del loro datore di lavoro (L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 1), posto che qualsiasi intervento volto a ristorare il patrimonio di terzi, che non siano i lavoratori assicurati o i loro aventi causa, si porrebbe in contrasto con il principio di personalità e indisponibilità delle prestazioni previdenziali, siccome oggetto di un diritto soggettivo pubblico.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 16 marzo 2021, n. 7352

Fondo di garanzia TFR - Pagamento del TFR da parte del committente obbligato in solido (art. 29 d.lgs. n. 276/2003 - Intervento del Fondo di garanzia - Ammissibilità - Esclusione.
Una volta acclarata la natura previdenziale della prestazione dovuta dal Fondo di garanzia e la sua autonomia rispetto alle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro, deve escludersi la possibilità che un terzo che abbia pagato i debiti del datore di lavoro insolvente, possa surrogarsi nei diritti del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. Il committente che estingua l'obbligazione retributiva per TFR a favore del lavoratore dipendente dell'obbligato principale appaltatore, non ha accesso alle prestazioni a carico del Fondo di garanzia.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 24 gennaio 2020 n. 1654

Trattamento di Fine Rapporto - Intervento del Fondo di Garanzia (art. 2, l. n. 297/1982) - Pagamento del TFR a carico del committente in solidarietà (art. 29 d.lgs. n. 276/2003) - Esclusione.
La posizione giuridica del committente che in forza dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 corrisponda i trattamenti retributivi e il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore, non è riconducibile a quella dell'avente diritto del lavoratore, quale beneficiario della garanzia del Fondo ex legge n. 297/1982.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 4 luglio 2019 n. 17998

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto lavoro - In genere - Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia INPS - Soggetti aventi diritto dal lavoratore - Committente che corrisponde i trattamenti retributivi ed il tfr - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il committente che, in forza dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, corrisponda i trattamenti retributivi ed il tfr ai dipendenti del proprio appaltatore, adempie ad un'obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore, sicché è legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso l'appaltatore, ex art. 1203, n. 3, c.c., ma non ha titolo per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso Trenitalia s.p.a. dall'ambito di intervento del Fondo gestito dall'INPS, affermando che tale società, condannata al pagamento dei trattamenti retributivi in favore di dipendenti di impresa sua appaltatrice per lavori di pulizia, non era "avente diritto dal lavoratore", escludendo potersi fare riferimento, ai fini dell'interpretazione della suddetta locuzione normativa, di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982, alla cessione di credito).
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 maggio 2016 n. 10543