L'esperto rispondeResponsabilità

IL COMPENSO ALLA DIRIGENTE PER L'INCARICO EXTRA

La domanda

Dirigente di un'azienda metalmeccanica, ho ricevuto l'incarico di amministratore unico di un'altra società controllata dallo stesso gruppo industriale. Né da statuto costitutivo, né da successive assemblee dei soci, mi è stato riconosciuto alcun compenso.Leggo sul Sole-24 Ore, in tema di amministratori di società, che questo non è corretto e che potrei adire, per la determinazione dello stesso, la via giudiziale.Sono a chiedere: quando iniziano i 5 anni di prescrizione, visto che sono, seppur di altra società, dirigente e quindi senza tutele reali? Alla nomina ad amministratore o al termine dell'attività lavorativa?

L’articolo 2389 del Codice civile prevede che in mancanza di specifiche previsioni pattizie «I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea».Dunque, assumendo che nel contratto da dirigente sottoscritto non sia presente una clausola di rinuncia al compenso per eventuali cariche conferite da parte del gruppo, ovvero una clausola che includa nel compenso percepito, in forza di tale contratto, anche i compensi per eventuali cariche sociali ricoperte nelle società del gruppo e, supponendo ancora, che la lettrice non abbia mai sottoscritto alcuna clausola di rinuncia al compenso per l’incarico di amministratore unico, tale compenso dovrà essere determinato secondo le modalità previste dall’articolo 2389 del Codice civile.Inoltre, in conformità alla giurisprudenza prevalente, la pretesa di un amministratore di società per azioni al compenso per l'opera prestata ha natura di diritto soggettivo perfetto, sicché ove tale compenso non sia stato stabilito nell'atto costitutivo o dall'assemblea a norma dell’articolo 2389 del Codice civile, può esserne chiesto al giudice la determinazione (Cassazione 24 febbraio 1997 n. 1647; Cassazione 9 agosto 2005 n. 16764).A tal riguardo, il diritto dell’amministratore al compenso si prescrive nel termine di cinque anni. Tale termine inizia a decorrere, ai sensi dell’articolo 2935 del Codice civile, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia, nel caso della lettrice, dal giorno della nomina ad amministratore.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©