Amministrativo

Il Comune decide sull’ampliamento o realizzazione di una struttura sanitaria

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Il provvedimento definitivo che autorizza la realizzazione di una struttura sanitaria o all'ampliamento di una già esistente spetta al Comune. Lo ha detto il Tar Calabria con la sentenza n. 1584 del 20 ottobre. L'ente locale infatti è titolare della funzione autorizzatoria in materia edilizia, poiché il profilo di specialità derivante dalla destinazione della struttura alla erogazione di prestazioni sanitarie si sovrappone - senza escluderlo - a quello ordinario di verifica della regolarità urbanistica, che appunto rientra nella competenza comunale.
L'iter è complesso e lungo perché la verifica di compatibilità del progetto rispetto alle linee programmatiche regionali deve prendere in considerazione il fabbisogno complessivo di assistenza, le strutture presenti e le aree di insediamento dei nuovi presidi. Pertanto il controllo regionale di compatibilità del progetto costituisce un subprocedimento con carattere presupposto, caratterizzato dal fatto che la Regione è tenuta a esprimersi non sulla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento (che riguarda il Comune), ma sulla compatibilità e coerenza con le esigenze della programmazione sanitaria e ospedaliera. “Opere” di questo tipo hanno dunque bisogno del parere regionale - come atto interlocutorio e necessario del procedimento - e poi del rilascio o diniego da parte del Comune.
Quando però le regioni sono soggette al piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario regionale la valutazione di conformità passa al Commissario ad acta, nominato temporaneamente per l'attuazione di questo “programma”. I giudici della seconda sezione del tribunale calabrese spiegano inoltre che in questo campo non si applicano né i principi sulla liberalizzazione né l'istituto del silenzio assenso: un progetto presentato da una struttura sanitaria privata che punta a ottenere il via libera all'apertura o all'ampliamento deve superare la fase istruttoria, lo schema di provvedimento della Regione e il parere della compatibilità.

Tar Calabria - Sezione II - Sentenza 20 ottobre 2017 n. 1584

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