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Il Comune deve risarcire i danni al condominio procurati dalle radici del pino

Lo ha deciso il Tribunale di Roma con la sentenza 14100/2022

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di Fulvio Pironti

Il Comune deve risarcire i danni procurati a un condominio dalle radici di un albero pubblico. E' quanto statuito dal Tribunale di Roma con sentenza n. 14100 pubblicata il 29 settembre 2022.

Il caso
Il Pinus Pinea, comunemente chiamato «pino domestico» è stato massivamente impiegato per adornare le arterie urbane. A Roma sono stati censiti 10.985 esemplari dislocati nelle alberature stradali. E' noto che l'alberatura stradale causa danni a cose e persone in assenza di potature necessarie per contenere l'espansione delle chiome e per monitorare la crescita in modo da prevenire pericoli e rischi di crollo. Fra le principali problematiche manifestate, si annoverano i danni creati alle coperture stradali e ai manufatti pervicacemente sollevati dalle radici (marciapiedi rotti con creazione di insidiose sporgenze).
Ebbene, evocando la responsabilità custodiale ex articolo 2051 c.c., un condominio convenne in giudizio il Comune di Roma sostenendo che un esemplare di Pinus Pinea, posizionato sul marciapiede di proprietà condominiale, aveva rotto il pavimento antistante il cancello di ingresso e causato danni alle tubature del gas. Chiese, pertanto, l'accertamento della responsabilità esclusiva del Comune capitolino nella causazione dei danni e la condanna al pagamento di una somma per l'esecuzione dei lavori di ripristino oltre al risarcimento degli oneri fronteggiati per gli interventi periodici eseguiti.

La decisione
Il consulente d'ufficio ha acclarato che il nocumento arrecato al condominio scaturiva dallo sviluppo radicale dell'albero. Durante la pendenza del giudizio, l'albero si era rinsecchito per cui era stato necessario abbatterlo per scongiurare pericolosi rischio di crollo. Il decidente ha accolto la domanda riconducendo il caso vagliato nell'articolo 2051 c.c. secondo cui «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia». La giurisprudenza di legittimità sul tema è granitica nell'asserire che la responsabilità ricade sul soggetto che esercita un potere di uso della cosa e un relativo obbligo di custodia.
La consulenza tecnica agraria disposta dal giudicante ha confermato i danni lamentati causati dal pavimento dissestato situato dinnanzi all'ingresso del condominio le cui cause sono state attribuite alle radici della essenza arborea Pinus Pinea essendo il tronco è posto a distanza ravvicinata dallo spigolo di recinzione di confine fra la proprietà condominiale e il marciapiede. Il suo apparato radicale - ha rilevato la Ctu - viaggia orizzontalmente rispetto al tronco causando il danneggiamento della struttura fondale della pavimentazione in marmo dell'ingresso del condominio.
L'ente municipale, custode dell'albero, non ha fornito alcuna prova liberatoria data dal caso fortuito quale esimente della responsabilità ex articolo 2051 c.c. Sebbene edotto della situazione conseguente al propalarsi delle radici dell'arbusto, ha omesso di provvedere alla rimozione del pericolo tant'è che negli anni sono mancati anche gli interventi di potatura i quali senz'altro avrebbero contenuto l'espansione della chioma. I fatti rappresentati e comprovati sono stati ritenuti idonei ad integrare gli elementi strutturali della responsabilità da custodia prevista dall'articolo 2051 c.c. in capo al Comune. Invero, la responsabilità derivante da un albero ricade su chi ha la custodia al verificarsi dell'evento dannoso. Trattasi di responsabilità oggettiva che prescinde da una specifica colpa o malafede della pubblica amministrazione provenendo dal rapporto di custodia e vigilanza dei beni pubblici. Essa si estende agli enti territoriali per i danni che si verifcano sui beni soggetti alla loro proprietà e controllo. In conclusione, il tribunale capitolino ha condannato il Comune a risarcire i danni in favore del condominio.

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