Penale

Il Comune può non demolire l'abuso solo se il fine pubblico dell'opera è attuale

La Cassazione boccia il ricorso del sindaco che voleva far valere la previsione futura di destinazione ad ediliza residenziale popolare

di Paola Rossi

Deve essere attuale e concreto l'interesse pubblico in base al quale il Comune delibera di non voler procedere alla demolizione dell'opera abusiva acquisita al proprio patrimonio. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9098/2021, ha perciò respinto il ricorso promosso dal sindaco contro la decisione del tribunale che aveva bocciato la delibera comunale con cui veniva annnunciata la futura destinazione dell'abuso ad alloggi di edilizia popolare. Inoltre, la delibera comunale che destina a fini pubblici "determinati" l'opera abusiva colpita da ordine di demolizione deve contenere il dettaglio dei requisiti oggettivi del manufatto e non può demandarne la verifica a data futura non determinabile, perché affida tale verifica all'assegnatario del bene, tra l'altro non ancora individuato.
La Cassazione - nel rigettare il ricorso del sindaco - conferma la bocciatura del tribunale sulla non conformità della delibera ai parametri dettati dal testo unico dell'edilizia al comma 5 dell'articolo 31, secondo cui: "L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico." Nel caso specifico era stata affermata a sostegno del mantenimento dell'abuso, in via generica, l'assenza di vincoli paesaggistici nella zona, la non previsione di destinazioni future dell'area a spazio pubblico e la necessità per il Comune di sopperire alla carenza nel proprio territorio di sufficienti alloggi popolari. Dicono invece i giudici che la disamina comunale che giustifica la revoca, o anche solo la sospensione, dell'ordine di demolizione deve essere ampia e articolata per sostenere la finalità pubblica dell'opera abusiva, e dimostrativa dell'opportunità di servirsene per il soddisfacimento attuale di un interesse pubblico. Rigettato, infine, anche l'argomento del sindaco che sosteneva che l'organo collegiale comunale avrebbe esercitato il proprio potere di indirizzo legittimamente e che successivamente gli uffici comunali avrebbero esplicato in concreto la gestione amministrativa della destinazione dell'opera. Spiega la Cassazione che al contrario l'atto di indirizzo deve già aver esplicato le valutazioni di legittimazione dell'opera e che esso trova fondamento anche nei rilievi tecnici amministrativi non rimandabili dopo l'esplicazione della decisione dell'organo collegiale.

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