Responsabilità

Il comune risarcisce la signora che cade nel tombino

Secondo il tribunale di Teramo il ristoro è dovuto se non c'era alcuna segnalazione del tombino scoperchiato da una pioggia torrenziale

di Andrea Alberto Moramarco

Colui che percorrendo la via pubblica cade nel tombino fognario lasciato aperto e senza alcuna segnalazione o protezione non può essere tacciato di aver tenuto un comportamento incauto o poco accorto. Tale condotta non può essere cioè ritenuta così poco diligente da integrare gli estremi del caso fortuito che esclude la responsabilità del comune, sul quale incombe l'obbligo di custodia e manutenzione del tombino. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Teramo n. 524/2021.

La vicenda
Sfortunata protagonista dell'incidente è un'anziana signora che una sera di ottobre, mentre si recava a piedi in chiesa con una sua amica per assistere ad una funzione religiosa, precipitava all'interno di un tombino fognario comunale, lasciato senza alcuna segnalazione e sprovvisto di protezione. A seguito della caduta la signora riportava una frattura e diversi traumi, sicché citava in giudizio il comune ritenuto responsabile dell'accaduto per omessa manutenzione della strada pubblica. Dal canto suo, l'ente si difendeva sostenendo che il tombino non si trovava aperto a causa di negligenza dell'amministrazione, ma perché si era sollevato e spostato a cause delle forti piogge, come accadeva spesso in zona. D'altra parte, per l'amministrazione comunale la signora, vivendo nelle vicinanze del luogo dell'incidente, avrebbe dovuto saperlo e perciò prestare più attenzione.

La decisione
Il Tribunale boccia completamente la tesi del comune ritenendo che la condotta tenuta dalla signora non può dirsi di certo incauta o poco accorta, ovvero tale da integrare il caso fortuito che esclude la responsabilità del custode. Ebbene, afferma il giudice ricordando le regole di applicabilità dell'articolo 2051 cod. civ., il fatto che «il tombino sia stato scoperchiato dalla pioggia torrenziale non integra gli estremi del caso fortuito», ma è al contrario indicativo «di un cattivo stato di manutenzione delle strade senz'altro imputabile al comune, a maggior ragione proprio perché ciò accadeva con una certa costanza in caso di maltempo». Tale circostanza ha poi inevitabilmente rappresentato una vera e propria insidia, non visibile ed in alcun modo prevedibile per la danneggiata, il cui comportamento non può certo dirsi contrario ai canoni di accortezza e cautela richiesti nell'utilizzo del suolo pubblico.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©