Penale

Il concetto di luogo destinato a privata dimora è più ampio di quello d’abitazione

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di Giuseppe Amato


Il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione, ricomprendendo ogni luogo non pubblico che serva all'esplicazione di attività culturali, professionali e politiche, onde per tale deve qualificarsi il luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata.
Nella specie, la Corte di cassazione, con la sentenza 52656/2014, ha ritenuto dovesse ritenersi luogo di privata dimora, anzi più precisamente pertinenza di un luogo di privata dimora ove si esercitava l'attività lavorativa, un magazzino attiguo a un negozio di vendita di giornali e, per l'effetto, che dovesse qualificarsi come furto ex articolo 624-bis del Cp quello commesso in danno della titolare cui era stato sottratto il portafoglio custodito in una borsa riposta in detto locale; cosicché, la Cassazione, accogliendo il ricorso del procuratore generale avverso la sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela, ha disposto la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica per l'ulteriore corso.

Furto in abitazione - La Cassazione interviene in tema di furto, chiarendo che, ai fini della configurabilità del furto in abitazione di cui all'articolo 624-bis del Cp, la nozione di «luogo destinato a privata dimora» comprende qualsiasi luogo, non pubblico, in cui una persona si trattenga, in modo permanente oppure transitorio e contingente, per compiere atti di vita privata o attività lavorative. Pertanto, anche il luogo ove un soggetto esplichi la propria attività professionale o lavorativa viene protetto dalla norma incriminatrice de qua.

Ciò in quanto, ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 624-bis del Cp (analogamente a quanto si verifica con riguardo al reato di violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del Cp), nella nozione di privata dimora, certamente più ampia di quella di abitazione, devono ricomprendersi tutti quei luoghi, non pubblici, nei quali le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, attività della loro vita privata ovvero attività di carattere culturale, professionale e politico.

Dovendosi, a tal fine, ritenere non pubblici gli edifici o gli altri luoghi in cui l'ingresso sia in vario modo selezionato a iniziativa di chi ne abbia la disponibilità (sezione IV, 24 gennaio 2013, Pg appello Venezia in proc. Pignalosa, che, peraltro, nella specie, ha sul punto rigettato il ricorso del procuratore generale, che invocava la qualificazione come luogo di privata dimora della sede di una tabaccheria e di un'autoscuola, ove erano stati commessi i furti, non essendo rilevabili, in fatto, né essendo dedotte dal ricorrente, le dette caratteristiche nei locali interessati dai furti; nonché, sezione V, 13 ottobre 2014, Gnoffo, secondo la quale il furto commesso all'interno di un istituto scolastico integra il delitto di cui all'articolo 624-bis del Cp, configurabile nell'ipotesi di fatto commesso «mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa»).

Corte di cassazione - Sezione IV penale – Sentenza 18 dicembre 2014 n. 52656

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