IL CONDOMINIO DESIGNA IL «GESTORE» DI FATTO
L’articolo 1129 del Codice civile, espressamente richiede la nomina di un amministratore solo quando il numero di condomini sia superiore a quattro (oggi dopo la riforma a otto). Ne consegue che, in materia di condominio negli edifici, l’organo principale, depositario del potere decisionale, è l’assemblea dei condomini, così come in materia di comunione in generale il potere decisionale e di amministrazione della cosa comune spetta solo ed esclusivamente ai comunisti (articolo 1105 del Codice civile) e la nomina di un amministratore cui "delegare" l’esercizio del potere di amministrazione è ipotesi meramente eventuale, ex articolo 1106 (così Cassazione civile sezioni unite 6 agosto 2010, numero 18331). Posto che non vi sia obbligo di nomina dell’amministratore, già da tempo la giurisprudenza ha riconosciuto che «detta nomina, pertanto, può risultare, indipendentemente da una formale investitura da parte dell'assemblea e dall'annotazione nello speciale registro di cui all'articolo 1129 del Codice civile dal comportamento concludente dei condomini, che abbiano considerato l'amministratore tale a tutti gli effetti, rivolgendosi a lui abitualmente in tale veste (Cassazione civile sezione II 12 febbraio 1993 n.1791). Anche l’amministratore di fatto soggiace quindi alla responsabilità del suo operato e impegna in rappresentanza gli altri condomini: pertanto, si ritiene necessario, nel caso di specie, convocare l’assemblea di tutti i comproprietari e decidere espressamente in ordine alla nomina di un amministratore.