Il condominio non è responsabile dei furti d'auto nel parcheggio
Lo precisato la Corte di appello di Roma con la sentenza 8274/2021
La Corte di appello di Roma con sentenza 8274 del 14 dicembre 2021 definisce il caso del furto di autovetture perpetrato da terzi all’interno del parcheggio condominiale, al fine di rispondere alla domanda di chi fosse la responsabilità patrimoniale.
Due partecipanti ad un condominio, composto di cinque edifici e protetto da un muro di cinta, con un solo varco di accesso, in prossimità della guardiola del portiere, dotato di un cancello con chiusura elettromagnetica avevano parcheggiato le loro auto all’interno del condominio, il cui accesso alle singole palazzine era pure protetto da un cancello.
I due condòmini avevano subito tre furti dei rispettivi motoveicoli ed un tentativo di furto dell’auto che erano stati parcheggiati nell’area dei posti-macchina di proprietà condominiale. Avevano perciò convenuto in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e morali e la predisposizione di tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad attuare una effettiva sorveglianza al fine di garantire la sicurezza all’interno del complesso immobiliare. I due, in particolare, ritenevano che il contratto di parcheggio fosse da ritenersi concluso per fatti concludenti in relazione al consentito uso dei posti auto condominiali, con conseguente presunzione di responsabilità del custode, ovvero il condominio in persona dell’amministratore, ai sensi dell’articolo 1766 Codice civile.
Il giudice del gravame, tuttavia, ha respinto la domanda risarcitoria spiegata dai condòmini contro il condominio, confermando la sentenza di primo grado.A tal riguardo è stato argomentato che l’effettiva utilizzazione dell’area di parcheggio da parte dei singoli condòmini non implica alcuna conclusione di contratto per fatti concludenti essendo piuttosto configurabile come esercizio del diritto di uso dei beni comuni ai sensi dell’articolo 1102 Codice civile.
La messa in opera di nuovi dispositivi di sicurezza, inoltre, deve essere di regola deliberata dall’assemblea condominiale; in tal senso è onere di ciascun condòmino sollecitare la convocazione dell’assemblea per l’adozione delle prospettate idonee misure di salvaguardia, se del caso impugnando l’eventuale delibera negativa oppure esperendo il rimedio suppletivo ex articolo 1105, comma 4, Codice civile per fronteggiare l’inerzia degli organi preposti alla gestione del condominio (amministratore ed assemblea).