Responsabilità

Il condominio non risponde per la caduta dalle scale se l'evento è determinato da causa imprevedibile e fortuita

Sulle scale era finito del liquido viscido - non visibile - che ha generato l'infortunio

di Giampaolo Piagnerelli

Il condominio non risarcisce il soggetto che cada sulle scale, se l'evento non è riconducibile a una negligenza o imperizia dei proprietari, ma è frutto di una circostanza assolutamente fortuita e imprevedibile. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 34790/21.

La vicenda. Venendo ai fatti, "una donna il giorno 7 aprile 2004 alle ore 17.30, mentre scendeva le scale del palazzo, a causa del cattivo stato di manutenzione del marmo posto sui gradini e a causa di liquido non visibile, oltre che per la scarsa illuminazione cadeva a terra riportando danni fisici". A seguito del sinistro la donna denunciava il condominio. I Supremi giudici hanno richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui il proprietario (in questo caso il condominio) rimane liberato dalla responsabilità ex articolo 2051 cc, ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione. A fronte di ciò il proprietario rimane liberato da responsabilità civile e penale qualora in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere la straordinaria e imprevedibile condizione di pericolo determinatasi. Alla luce delle precedenti considerazioni il ricorso della donna è stato giudicato inammissibile.

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