Il condomino che biasima aspramente l’amministratore esercita il diritto di critica
Lo precisa la sentenza del Tribunale di Paola n. 516/2024
Il condomino che addita l’amministratore come «sgradevole», qualificando le sue condotte alla stregua di «estorsioni», rientra nell’esercizio del diritto critica. Tali parole esprimono una severa censura dell’operato gestorio, ma non mirano alla denigrazione e offesa personale. Lo precisa la sentenza del Tribunale di Paola n. 516 pubblicata il 28 giugno 2024.
Il caso
Il pregresso amministratore di un edificio citava un condomino per essere risarcito del danno derivatogli dalla condotta diffamatoria...