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Il condomino controparte in giudizio non paga le spese legali del condominio

Il tribunale di Nocera Inferiore ha preso in esame un caso di ripartizione delle spese generate da una controversia

di Andrea Alberto Moramarco

È nulla per impossibilità dell’oggetto la delibera assembleare con la quale il condominio pone a carico di un condomino la quota delle spese legali sostenute nei giudizi in cui quest’ultimo rivestiva la qualità di controparte. Ciò in quanto le prestazioni effettuate dagli avvocati nominati dal condominio hanno tutelato un interesse opposto a quello avanzato in giudizio dal condomino. Questo è quanto afferma il Tribunale di Nocera Inferiore nella sentenza n. 162/2021.

La vicenda

La controversia prende le mosse dall’impugnazione della delibera assembleare con la quale un condominio, approvando il bilancio consuntivo, poneva in capo ad un condomino le spese legali dei giudizi nei quali lo stesso era stato controparte. La delibera, infatti, regolamentava le spese sostenute per pagare il compenso di due avvocati nominati dal condominio in diversi giudizi promossi proprio dal ricorrente.

La decisione

Nonostante il rilievo in assemblea da parte del condomino della palese erroneità di tale previsione, la questione viene risolta dinanzi al Tribunale, con il giudice che non può far altro che sottolineare l’assoluta illegittimità della statuizione del condominio. Ebbene, il Tribunale sottolinea come, per orientamento consolidato di legittimità, «è nulla per impossibilità dell’oggetto la deliberazione dell’assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, l’obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo». Si tratta, infatti, di «spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino».

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