Immobili

Il condomino non può impugnare la sua quota per lavori straordinari se non si è opposto al decreto ingiuntivo

La difformità dell'esecuzione non può essere oggetto di domanda autonoma a fronte del giudicato sostanziale raggiunto

di Paola Rossi

Il condomino non può proporre autonoma domanda giudiziale contro la difformità dei lavori eseguiti e la non debenza di parte della quota a lui imputata se non ha impugnato né il decreto ingiuntivo che gli impone il pagamento del contributo condominiale per i lavori di ristrutturazione né le delibere assembleari di approvazione e di conformità degli stessi e del consuntivo finale. Solo se le delibere condominiali fossero state poste nel nulla a seguito di annullamento allora la strada giudiziale - per affermare che i lavori sono difformi e di conseguenza risulta minore la quota dovuta - sarebbe stata percorribile.
Così la Cassazione civile, con la sentenza n. 7665/2023, ha respinto il ricorso di un condomino che domandava il rimborso di parte del contributo condominiale pagato.

Infatti, la Corte di legittimità ha confermato il rigetto in appello della domanda proposta, ma coperta ormai da giudicato per la mancata opposizione al decreto ingiuntivo che fissava quindi definitivamente la quota a carico del condomino ricorrente. Spiega, infatti, la Cassazione che non era una domanda nuova in quanto il decreto ingiuntivo non opposto faceva stato non solo sull'entità del credito ma anche sul titolo e il rapporto contrattuale dedotti nel procedimento monitorio ormai oggetto di giudicato. Ma cosa ancora più rilevante nel ragionamento dei giudici di legittimità è dove essi spiegano che il decreto ingiuntivo definitivo fa stato anche sui fatti impeditivi non dedotti in quella sede o con l'opposizione tempestiva all'ingiunzione. Infine, la Cassazione ricorda che anche le delibere assembleari condominiali non oggetto di contestazione nei termini sono pienamente efficaci a meno di un giudizio di annullamento delle stesse che le pone nel nulla.

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