Penale

Il conducente che investe il pedone e non si ferma non può ottenere la particolare tenuità del fatto

La visibilità era buona ed era impossibile non essersi accorti del sinistro

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di Giampaolo Piagnerelli

Niente particolare tenuità del fatto nel caso in cui l'auto investa un pedone e il conducente non si fermi a prestare soccorso. Secondo la Cassazione (sentenza n. 39989/21) il reato previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 189 cds era pienamente integrato dalla condotta dell'automobilista.

La vicenda nel merito. Già i giudici di merito avevano respinto la tesi del ricorrente che aveva eccepito come nella vicenda non si fosse tenuto conto della natura minima delle lesioni riportate dal pedone; la mancata costituzione di parte civile della persona offesa; il comportamento corretto e collaborativo dell'imputato nei confronti dell'autorità, essendosi presentato spontaneamente per raccontare quanto di sua conoscenza. Si legge nella sentenza della Cassazione che un ruolo fondamentale l'ha rivestito un testimone, secondo cui la vettura dell'imputato aveva urtato il pedone mentre questi stava procedendo sulle strisce pedonali. L'impatto era stato violento, tanto che il pedone era balzato per aria, ricadendo a terra, in quanto colpito nettamente dal veicolo; aggiungeva il teste che dell'investimento "era impossibile non essersene accorti".

Il fattore visibilità. Peraltro è stata confermata la piena visibilità del pedone in condizioni ambientali non proibitive. Sempre secondo la testimonianza, infatti, risultava che al momento del sinistro pioveva, ma la pioggia non era tanto fitta da compromettere la visibilità del conducente indicata come "buona" nella relazione dell'incidente stradale, circostanza riscontrata dalle immagini delle telecamere acquisite dalla polizia giudiziaria, descritte come "nitide e ben visibili" nonché dal fatto che il sinistro si è verificato in una mattina di maggio, in ottime condizioni di luce.
Per concludere si tratta di elementi significativi dai quali i giudici hanno plausibilmente desunto la piena consapevolezza dell'imputato di avere urtato il pedone, con conseguente violazione da parte sua degli obblighi di fermarsi e di prestare assistenza e soccorso alle persone offese.

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