Comunitario e Internazionale

Il consiglio paramedico errato in una rubrica non espone l'editore al danno da prodotto difettoso

La responsabilità per colpa può però sorgere in base ad altro titolo, il giornale non si equipara a merce

di Paola Rossi

Il danno derivato a un lettore perché ha seguito i consigli di una rubrica curata da un paramedico sulle pagine di un giornale non determina in capo all'editore o allo stampatore della testata la tipica responsabilità per danno da prodotto difettoso ai sensi del diritto dell'Unione europea. Ma va valutata eventualmente l'esistenza di un comportamento colposo che ne determini la responsabilità. Così l'affermazione della Cgue sulla causa C-65/20.

Nel caso specifico si trattava di un articolo sui benefici di un'applicazione di rafano grattugiato, firmato da un membro di un ordine religioso che, nella sua qualità di esperto nel settore delle erbe medicinali, fornisce consigli gratuiti in una rubrica quotidiana pubblicata su un giornale. E nel caso che ha dato il via alla causa per errore l'articolo consigliava un'applicazione di scaglie di rafano per un tempo stimato per errore in ore e non in minuti.

Chi poi aveva seguito il consiglio derivandone un danno alla propria salute ha presentato una domanda di risarcimento all'editore. La Cgue adita in via pregiudiziale considera che non costituisce un «prodotto difettoso», ai sensi della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi , una copia di un giornale stampato che fornisca un consiglio di salute inesatto relativo all'utilizzo di una pianta.

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