Il Consiglio di Stato apre ai ricorsi collettivi per l'ammissione a medicina degli studenti immatricolati con riserva
Con la sentenza del Consiglio di Stato, sez.VI del 20/05/2021 n. 3902 il Consiglio di Stato è intervenuto ribadendo l'ammissibilità dei ricorsi collettivi e affermando l'illegittimità degli atti di determinazione del numero complessivo dei posti a livello nazionale che per l'anno accademico 2018/2019 è stato determinato in misura inferiore al fabbisogno (di medici chirurghi) del Servizio sanitario nazionale"
La sentenza è una delle tante decisioni del supremo organismo giudiziario amministrativo, sebbene avente ad oggetto una situazione processuale specifica, relativa alla vexata quaestio della libertà di insegnamento ( e di apprendimento) scaturente dalla nostra Costituzione e precisamente dagli art. 33 e 34 della stessa.
Ed invero, per l'epoca storica in cui essa è stata concepita ed approvata, per le ideologie delle quali erano portatori i Padri Costituenti, tutte tese al miglioramento sociale e perciò stesso culturale del Popolo Italiano, le libertà costituivano e costituiscono il fulcro portante di quella che è considerata ancora oggi una delle più belle Costituzioni di Paesi occidentali.
Per ragioni diverse, pochi , a volte pochissimi, erano gli studenti che proseguivano negli studi, soprattutto fino all'università.Per cui il problema della libertà di acculturarsi era pressoché inesistente.Il progressivo e rapido miglioramento delle condizioni sociali ed economiche, l'enorme miglioramento delle strutture scolastiche, ivi comprese quelle universitarie, l'allineamento delle stesse alla situazione degli altri Paesi europei, hanno gradualmente fatto venir fuori una normativa in alcuni casi liberticida della prosecuzione degli studi e del conseguimento della Laurea concretizzatasi nel c.d. "numero chiuso" ossia il contingentamento del numero degli studenti che possono accedere, soprattutto alla facoltà di medicina e chirurgia e poi man mano a molti altri corsi di laurea.
La limitazione del numero degli iscritti è stata introdotta sulla base principalmente di due elementi, da una parte la capacità di accogliere adeguatamente un numero di studenti che non depauperasse – tenuto conto del numero dei posti letto e della capacità organizzativa – la qualità dell'insegnamento e delle attrezzature e della ricettività della struttura, dall'altra dal fabbisogno di professionisti che venivano formati in quel determinato corso di laurea.Molto spesso gli aspiranti studenti non ammessi nelle Università Italiane "emigrano" nei Paesi di quella che oggi è l'Unione Europea concretizzando la perdita di professionalità importanti per la crescita del nostro Paese.Sul punto si sono sviluppate differenti proposte di legge ed ha avuto e ha un enorme rilievo la giurisprudenza che, man mano, a piccoli passi (come la sentenza in esame) tende a portare l'ammissione all'Università nel suo naturale e corretto alveo costituzionale ossia quello della libertà.
Questa sentenza con acutezza e con un intelligente ragionamento apre poi un ulteriore spiraglio nella facilitazione delle controversie inerenti l'accesso nonostante il permanere del sopradetto "numero chiuso" .In buona sostanza si tratta di facilitare anche qui ,secondo i principi generali contenuti nella nostra Costituzione, l'accesso del cittadino ad un altro diritto-servizio essenziale, ossia l'accesso al Giudice.
I cittadini, ricorrendo determinati presupposti, possono con maggiore facilità, con minori spese e con tutto ciò che ne consegue , chiedere al Giudice il loro diritto con ricorsi cc.dd. collettivi.
La sentenza in esame ha ritenuto gli appelli tutti fondati con riferimento soprattutto "alle questioni pregiudiziali che hanno condotto il primo giudice a dichiarare erroneamente l'inammissibilità del ricorso di I grado" . Già in precedenza la stessa sezione con sentenze nn. 476 e 478/ 2021 , aveva ribadito "che il ricorso collettivo presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto è ammissibile" in caso di sussistenza dei "requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali, ossia che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi ed in assenza di conflitto di interessi tra le parti" (ex multis Consiglio di Stato sez. III 1 Giugno 2020 n. 3449) .Venendo al merito dell'importante principio di diritto stabilito con la storica sentenza in commento la stessa conferma l'illegittimità degli atti di determinazione del fabbisogno affermando che "ove fossero stati resi disponibili tutti i posti potenzialmente esistenti, ciò avrebbe consentito di "assorbire" tutti i ricorrenti aggiungendosi che, per l'anno accademico 2018/2019, il numero complessivo dei posti a livello nazionale è stato determinato in misura inferiore al fabbisogno (di medici chirurghi) del Servizio sanitario nazionale" . Si tratta di una breccia importante per aprire le porte di corsi di studi per i quali il nostro sistema sanitario è spesso sguarnito di professionisti. Trattasi come si vede, a fronte di un "muro" che sembra essere inespugnabile ossia quello del "numero chiuso", di piccoli passi dovuti soprattutto alla lungimiranza della Magistratura Amministrativa che man mano dovrebbero portare ad un risultato migliore sia per la collettività, sia per i singoli studenti.Il nostro sistema, per quanto possa rispondere ad esigenze parzialmente condivisibili, è per tantissimi aspetti contro le libertà sovramenzionate , sancite dalla Costituzione, e per tanto , a Costituzione invariata, potenzialmente incostituzionali.
La situazione che in Italia ha portato al "numero chiuso" è in parte comune ad altri Paesi soprattutto Europei; ivi, tuttavia, la selezione per l'ammissione è fondata su criteri non solo più liberali quanto più coerenti con il tipo di studi che si intende intraprendere. Basti pensare tra i tanti, alla selezione che dopo un'ammissione libera, aperta a tutti, avviene, ripetesi coerentemente, dal secondo anno di studi in poi e sulla base dei risultati conseguiti nel primo anno.
Per non debordare con considerazioni sul sistema è da dire che gli approfondimenti che si stanno compiendo, anche con rapidità, da parte dei due Ministeri competenti ( Università ed Istruzione) dovrebbero portare ad una riforma organica degli studi, con il contributo anche dei Ministeri maggiormente interessati al reclutamento, nell'ambito di una più completa e più organica integrazione, sulla base dei tempi ristretti richiesti dall'Europa, per i finanziamenti all'Italia, per la riforma anche del sistema formativo.
a cura di *Riccardo Ventre, Avvocato, già Professore ordinario di diritto amministrativo presso la Scuola Superiore dell'Economia e della Finanza** e Tommaso Ventre, Avvocato, Professore aggregato di Governance dei tributi locali presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli