Responsabilità

Il conto corrente ha natura formale e l'ipotetico rappresentante deve avere un documento scritto

La banca ha sbagliato a fidarsi sulla parola del marito per effettuare movimenti sul conto della moglie unica intestataria del deposito

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di Giampaolo Piagnerelli

Il contratto bancario di conto corrente ha natura formale e richiede quindi la forma scritta. Quest'ultima, pertanto, deve risultare qualora un fantomatico rappresentante (nel caso il marito sul deposito della moglie) rivendichi la facoltà di poter effettuare movimenti sul deposito bancario. In questo caso, quindi, la responsabilità è unicamente della banca che negligentemente non ha effettuato i controlli per sincerarsi che l'operazione fosse legittima. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 4395/22.

La vicenda. Nel caso di specie la banca ha due profili di responsabilità. Questo perché l'istituto di credito ha la possibilità di vendere i titoli costituiti in pegno solo in ipotesi specificamente previste, ovvero in caso di mancato pagamento del dovuto da parte del correntista alla scadenza del fido. Quindi solo in particolari casi la banca può soddisfare il proprio credito mediante la vendita dei titoli costituiti in garanzia. Pertanto non essendosi verificate le specifiche condizioni previste dall'articolo 5 del contratto, la banca non poteva procedere alla contestata vendita, con la conseguente condanna della stessa alla restituzione in favore dell'appellante della non contestata somma pari a 50mila euro, costituita dalla differenza tra l'importo investito (245mila euro) e quello accreditato (194 mila euro). Nella fattispecie si pone, inoltre, il tema della rappresentanza.

Conclusioni. Nel caso specifico, deve escludersi la sussistenza di poteri rappresentativi in capo al marito della correntista, dal momento che il contratto di conto corrente garantito da pegno era intestato esclusivamente alla moglie di costui. Puntualizza inoltre la Cassazione che il contratto di gestione titoli intercorso tra la correntista e la banca ha natura formale e come tale va trattato. Il depositante, quindi, aveva certamente la facoltà di avvalersi di un rappresentante per l'esercizio dei diritti dal contratto derivatole, ma ciò avrebbe comunque imposto la forma scritta nel conferimento del corrispondente incarico, la mancanza della quale, giustifica l'affermazione della colpa della banca.

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