Il contratto di conto corrente si configura come tipico negozio di durata
Il contratto di conto corrente, regolato dall'articolo 1834 del codice civile, si configura quale tipico negozio di durata, in cui la permanenza della somma presso l'istituto depositario comporta la soddisfazione degli interessi di entrambe le parti, ovvero dell'interesse della banca di acquisire la disponibilità del fondo conferito per gestire il risparmio raccolto in operazioni finanziarie e del contrapposto interesse del cliente di essere remunerato di tale utilizzo di capitale, tramite la percezione di utilità aggiuntive che gli vengono periodicamente riconosciuti e accreditati, con diritto di restituzione del tantundem a semplice richiesta. Lo chiarisce la Cassazione con la ordinanza 19 settembre 2019 n. 23330.
La rivendica di somme depositate su c/c bancario - L'azione di rivendica di somme depositate su conto corrente bancario, ove miri a ottenere nei confronti della banca depositaria il riconoscimento della titolarità, è intesa a far conseguire al legittimo titolare il possesso della res ivi depositata, e l'esercizio dei relativi diritti, compreso quello di ricevere la restituzione del tantundem dell'importo depositato, comprensivo dei frutti o proventi nel frattempo maturati.
Ne consegue che, secondo la Corte, l'obbligo di restituzione dell'importo di denaro individuato nel suo preciso ammontare al tempo della domanda, ove avvenga per via esecutiva ex articolo 2930 del codice civile nei confronti della banca depositaria, in conseguenza dell'azione di rivendica esercitata ex articolo 948 del codice civile dal legittimo titolare, è suscettibile di esecuzione forzata per l'intero ammontare rivendicato ed esistente nel conto corrente al tempo della domanda giudiziale.
Cassazione -Sezione III civile -Ordinanza 19 settembre 2019 n. 23330