Responsabilità

Il contratto di ormeggio non prevede anche la custodia dell'imbarcazione

A meno che tra i privati non venga stipulata apposita clausola che estende l'obbligazione

di Giampaolo Piagnerelli

Il contratto di ormeggio non prevede anche la custodia della barca, a meno che tra i privati non venga stipulata un'apposita clausola. Lo prevede la Cassazione con ordinanza n. 27294/22.

La vicenda. Il titolare di un'imbarcazione ha impugnato la sentenza del tribunale di Napoli (n. 8671/21) che ha accolto il ricorso sollevato dalla società con la quale aveva stipulato il contratto di ormeggio. Il privato – titolare dell'imbarcazione – ha impugnato la sentenza dei giudici di merito chiedendo un risarcimento per i danni derivanti da omessa custodia della sua barca ormeggiata nel porto di Siracusa.
Secondo il privato, infatti, il tribunale ha errato nel ritenere che nel contratto di ormeggio non fosse previsto alcun obbligo di custodia anche in funzione dell'ingente somma corrisposta. Tuttavia i Supremi giudici hanno chiarito che il contratto in questione, pur rientrando nella categoria di quelli atipici, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, "consistente nella semplice messa a disposizione e utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo".
Il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esse contenute, ma in questo caso spetta a chi fonda un determinato diritto fornire la prova della specifica convenzione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©