Casi pratici

Il contratto di trasporto alla luce delle novità normative 2022

L'articolo 30 bis del Decreto-Legge n. 152/2021 e la novella al codice civile

di Laura Biarella

la QUESTIONE
In caso di interruzione del trasporto di cose per causa non imputabile al vettore, quali sono gli adempimenti che gravano su quest'ultimo? Quali le obbligazioni accessorie del vettore? In che modo il vettore può fornire prova liberatoria per esentarsi dalla responsabilità per perdita e avaria delle merci trasportate? Quali sono le novità della riforma entrata in vigore nel 2022?

L'articolo 30 bis, aggiunto al Decreto-Legge dall'allegato alla legge di conversione, n. 233 del 29 dicembre 2021, con decorrenza dal 01.01.2022, è rubricato "Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche", e così recita:
1. In attuazione della missione 3 - componente 2 - "Intermodalità e logistica integrata", nell'ambito della riforma 2.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e al fine di favorire ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:
"Art. 1696. (Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate). - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore. Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni";
b) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:
"Art. 1737. (Nozione). - Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie";
c) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:
"Art. 1739. (Obblighi dello spedizioniere).
- Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.
Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante";
d) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:
"Art. 1741. (Spedizioniere vettore). - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.
Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696";
e) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:
"Art. 2761. (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario). - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.
I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756".
L'obiettivo dichiarato si riferisce alla attuazione della Missione 3 - componente 2 – "Intermodalità e logistica integrata", nell'ambito della riforma 2.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e al fine di favorire ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche recando modifiche al codice civile.
Le modifiche all'articolo 1696 c.c. in materia di contratto di trasporto
L'articolo 1696 c.c., a decorrere dal I gennaio 2022, risulta sostituito anche nella sua rubrica, prevedendo limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate. Si stabiliscono i seguenti interventi innovativi:
in primo luogo si prevedendo che la limitazione al risarcimento dovuto dal vettore in ipotesi di merce avariata o perduta (fissata a livello nazionale in un euro per ogni kg di merce e a livello internazionale mediante rinvio alla Convenzione di Ginevra del 1956) si applica solamente ai trasporti terrestri, rinviandosi per i limiti al risarcimento dei danni nei trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, tanto nazionali quanto internazionali, alle leggi speciali e alle pertinenti convenzioni internazionali, nonché al rispetto dei presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità (c. II del nuovo articolo 1696 c.c.);
al nuovo comma III si introduce una specifica disciplina per limitare il risarcimento dovuto dal vettore a fronte di un trasporto intermodale, cioè effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa. In tali ipotesi, infatti, quanto non è possibile stabilire in quale fase del trasporto si sia verificata la perdita o l'avaria, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà superare un euro al kg di merce, per i trasporti nazionali, e 3 euro al kg di merce per i trasporti internazionali. Si stabilisce al IV comma che le disposizioni non sono derogabili in favore del vettore, salvo ipotesi espressamente previste.

La nuova disciplina del contratto di spedizione (articoli 1737 a 1741 c.c.)

Tra gli interventi relativi al contratto di spedizione va annoverata la modifica all'articolo 1737 c.c. relativo alla sua definizione, così introducendo importanti novità:
rispetto al passato in cui la spedizione era un mandato senza rappresentanza, con cui una parte (spedizioniere) assumeva l'obbligo di concludere, in nome e per conto del mandante, un contratto di trasporto, e di compiere le operazioni accessorie (imballaggio, assicurazione, sdoganamento, ecc..) oggi si prevede la possibilità per il committente (mandante) di attribuire il potere di rappresentanza allo spedizioniere;
inoltre, si specifica che un unico contratto di spedizione può avere a oggetto anche la stipulazione di più contratti di trasporto con diversi vettori.
L'articolo 1739 c.c. relativo agli obblighi dello spedizioniere viene modificato nel senso di valorizzare, come emerge dagli atti parlamentari, l'autonomia contrattuale delle parti:
sia perché nella esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante (I comma),
sia nella previsione dell'obbligo di provvedere alla assicurazione delle cose spedite (comma II),
sia nella parte in cui viene soppresso il comma III del citato articolo limitando, salvo appunto diversa volontà delle parti, ulteriori vantaggi economici al mandatario che siano cioè diversi rispetto a quelli consistenti nella retribuzione e nei compensi espressamente previsti.
Se poi lo spedizioniere diventa anche vettore perché procede anche all'esecuzione del trasporto, stabilisce il novellato articolo 1741 c.c., che in ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite si applicheranno le regole limitative della responsabilità di cui al novellato articolo 1696 c.c.

La disciplina dei privilegi (articolo 2761 c.c.)
Con la novella all'articolo 2761 c.c. si interviene sulla disciplina dei privilegi sui beni mobili con riferimento alla tutela dei crediti di:
vettore,
spedizioniere,
mandatario,
depositario,
sequestratario (così la nuova rubrica dell'articolo 2761 c.c.).
Si prevede cioè l'applicazione della disciplina contenuta nel sopra citato articolo anche ai crediti derivanti dal contratto di spedizione e per l'effetto, tali crediti e quelli per le spese d'imposta anticipate dallo spedizioniere, avranno privilegio sulle cose spedite finché queste si trovano presso lo spedizioniere. Si specifica che tale privilegio può essere esercitato anche sui beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché si tratti di trasporti o spedizioni che costituiscono esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative (comma I). Inoltre, il comma III, introdotto ex novo, estende allo spedizioniere che abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del proprio mandante, il privilegio generale sui beni mobili del debitore che l'articolo 2752 c.c. accorda allo Stato e agli enti locali per tributi diretti, Iva e tributi degli enti locali. Avendo il mandatario assolto all'obbligo tributario in luogo del mandante, il privilegio che sarebbe spettato allo Stato a tutela delle imposte non pagate, si trasferisce al mandatario, che potrà così rivalersi prima degli altri, sulla generalità dei beni mobili del mandante. Negli atti parlamentari si legge che detta disposizione, pur riferendosi genericamente al rapporto mandante/mandatario, ha un'applicazione circoscritta al pagamento dei diritti doganali.

Definizione e nozione giuridica
Il trasporto è definito all'art. 1678 c.c., lasciato inalterato dalla riforma, come il contratto in base al quale un soggetto si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. Tuttavia, è bene precisare che il contratto di trasporto va tenuto distinto dal contratto di spedizione. Nel primo il vettore si obbliga a eseguire il trasporto con mezzi propri o anche con mezzi di altri, assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, nel secondo lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome e per conto di colui che gli ha dato l'incarico, il contratto di trasporto. Ne deriva che, mentre il vettore esaurisce i suoi obblighi allorché ha trasferito al luogo indicatogli le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilità per l'eventuale loro perdita o avaria, lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde solo dell'eventuale inadempimento dell'obbligo di concluderlo. La definizione del contratto ha carattere unitario, comprendendo nel proprio ambito ogni forma di trasferimento indipendentemente dall'oggetto del trasporto, persone o cose, e dal mezzo tecnico usato, terrestre, acqueo o aereo. Il contratto è obbligatorio, non solenne, e di regola consensuale, ovvero si perfeziona con la semplice prestazione del consenso; la consegna, difatti, non attiene al momento di perfezione bensì si inserisce solo nella sua fase esecutiva.

L'oggetto del contratto
L'oggetto del contratto, individuato nella prestazione da parte del vettore di un'obbligazione di risultato, conseguita attraverso la gestione a proprio rischio dell'attività svolta, caratterizza il trasporto come negozio riconducibile alla categoria dei contratti di lavoro e precisamente si qualifica come una forma di locatio operis, contraddistinta dalla peculiarità della prestazione di facere assunta dal vettore, ovvero l'esecuzione del servizio di trasferire persone o cose da un luogo a un altro. Il vettore si obbliga a un facere - il trasferimento da un luogo a un altro - nei termini descritti nel contratto.

Le parti e i loro diritti

Creditore della prestazione nel trasporto di persone è il passeggero, mentre nel trasporto di cose la figura può scindersi nelle due distinte posizioni del mittente e del destinatario. Nella specie, il trasporto di cose può richiedere nella fase esecutiva di riconsegna della merce l'intervento di un terzo estraneo alla stipulazione del contratto fra vettore e mittente. Cosicché il trasporto mantiene la struttura di rapporto contrattuale bilaterale quando coincidono in un unico soggetto la figura del mittente e del destinatario, e di negozio trilaterale nel caso contrario. La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza sono concordi nel configurare il trasporto di cose come contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c., seppure con alcuni significativi correttivi, in cui il destinatario della merce con la richiesta di riconsegna della merce dichiara di voler aderire al contratto. Orbene, mentre nel contratto a favore di terzo, quest'ultimo è titolare del diritto già in base al contratto intercorso tra le parti e la dichiarazione di volerne profittare ha la sola funzione di rendere irrevocabile l'attribuzione, nel trasporto il diritto del destinatario è legato alla richiesta di riconsegna del bene al vettore e all'arrivo del carico a destinazione, mentre il mittente può sempre sospendere fino a quel momento il trasporto utilizzando il c.d. "diritto di contrordine". Il diritto del destinatario, pur nascente dal contratto, necessita della dichiarazione di adesione per perfezionarsi. Tale adesione è condizione perché il diritto di disposizione passi dal mittente al destinatario. In altri termini, con la richiesta di riconsegna della merce in capo al destinatario vengono acquisiti verso il vettore diritti nascenti dal contratto, ivi compresa la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno. Il mittente conserva la titolarità dell'azione per risarcimento fintanto che il bene non sia giunto materialmente a destinazione e il destinatario non ne abbia chiesto la riconsegna, ma da quel momento la legittimazione spetta esclusivamente al destinatario.

Documenti rilasciati dalle parti a richiesta

Particolare importanza nel trasporto terrestre di cose assumono i documenti che le parti si rilasciano su richiesta. Precisamente il mittente rilascia al vettore la lettera di vettura con tutte le indicazioni degli elementi di trasporto. Il vettore, invece, sempre su richiesta del mittente rilascia il duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico attestante il ricevimento della merce da trasportare.

Gli obblighi del vettore
Soffermandosi sul contenuto della prestazione del vettore, giova ricordare che essa consiste nel compimento di tutte le attività necessarie per il trasferimento delle persone o cose da un luogo a un altro. La prestazione tipica a carico del vettore è quella di operare il trasferimento a destinazione, convenuto con il mittente, dell'oggetto trasportato. Sul vettore gravano anche una serie di obblighi, aventi valore strumentale alla prestazione principale, quale innanzitutto la presa in consegna con il conseguente obbligo di custodia delle cose oggetto del trasporto. Quindi, l'esatta esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nell'attività di trasferimento delle cose da un luogo a un altro, ma comprende l'adempimento delle altre obbligazioni accessorie, necessarie al raggiungimento del fine pratico prefissosi dalle parti. A carico del vettore, il quale si trova nella detenzione delle cose trasportate, sussiste l'obbligo di conservarle e custodirle sino alla loro consegna al destinatario. Nell'elaborazione giurisprudenziale, l'effettivo potere fisico e il connesso obbligo di vigilanza passano al vettore dal momento in cui gli viene consegnata la cosa, sicché lo stesso è responsabile a norma dell'art. 2051 c.c. dei danni che la cosa produce fino alla riconsegna. Strettamente connessa all'obbligazione del trasferimento delle merci è l'obbligazione del vettore di effettuare la riconsegna delle merci, nel senso di trasferirne la detenzione materiale al destinatario. Il momento in cui può considerarsi effettuata la riconsegna è ormai tradizionalmente individuato nel passaggio dal vettore al destinatario della detenzione materiale delle cose trasportate. L'obbligo di riconsegna si adempie effettuando tre diversi tipi di prestazione: 1) obbligo di mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicate dal contratto o, in mancanza, dagli usi vigenti nel luogo dove si compie la riconsegna; 2) obbligo di avvisare il destinatario dell'arrivo delle merci ove la riconsegna deve eseguirsi presso il destinatario; 3) obbligo di esibire la lettera di vettura, se rilasciata al mittente.

Gli impedimenti del vettore
Nella fase di esecuzione...

Il codice distingue l'ipotesi in cui il trasporto è impedito nella fase di esecuzione dall'ipotesi in cui l'impedimento si verifica nella fase di riconsegna prevedendo in entrambi i casi a carico del vettore precisi adempimenti da eseguire se vuole andare esente da responsabilità. Per l'ipotesi in cui l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve immediatamente chiedere istruzioni al mittente. L'impossibilità di richiedere istruzioni implica che il vettore possa procedere al deposito della merce o farla vendere, secondo la procedura prevista dall'art. 1515 c.c., ove sia soggetta a deterioramento. Quando le merci, oggetto di un contratto di trasporto, siano state messe a disposizione del destinatario nel luogo pattuito, il loro mancato scarico e collocamento in deposito non possono essere imputati al vettore, per omessa richiesta di istruzioni al mittente, ai termini dell'art. 1686 c.c. che disciplina gli impedimenti nell'esecuzione del trasporto, dovendosi fare riferimento all'art. 1690 c.c., che regola le varie ipotesi di impedimenti verificatesi nella fase della riconsegna, e accertarsi che i suddetti eventi, con il correlativo aggravio di spese, siano da ricollegarsi a colpa del vettore per essersi reso inadempiente agli obblighi derivategli dal contratto (Cass. civ., Sez. III, 4 maggio 1978, n. 2093). Nel caso di impedimenti o ritardo nell'esecuzione del trasporto il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Quando il trasporto è stato iniziato ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto. Non ha diritto ad alcun pagamento quando l'interruzione è dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.

...e nella fase di riconsegna
L'obbligo di richiesta di istruzioni grava sul vettore anche nel caso di irreperibilità del destinatario, di suo rifiuto o ritardo nel chiedere la riconsegna delle cose trasportate. Le circostanze che rendono impossibile l'adempimento dell'obbligazione di riconsegna vengono ricondotte dall'art. 1690 c.c. in due categorie. La prima comprende impedimenti - irreperibilità, rifiuto o ritardo del destinatario nel chiedere la consegna delle cose trasportate - che precedono il trasferimento dei diritti dal mittente al destinatario. In questi casi il vettore deve chiedere istruzioni al mittente cui spetta la titolarità e l'esercizio del diritto di disposizione sul carico. La responsabilità ex recepto grava sul vettore anche in presenza di rifiuto alla ricezione della merce da parte del destinatario o in assenza di istruzioni da parte del mittente. In dette ipotesi il vettore può adoperarsi depositando le cose a norma dell'art. 1514 c.c. o, se le stesse sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'art. 1515 c.c. In ogni caso questi è tenuto ad avvertire prontamente il mittente del deposito o della vendita. La seconda categoria si riferisce alle ipotesi in cui vi siano controversie fra più destinatari, o relative al diritto del destinatario alla riconsegna o al ritardo nel ritiro delle cose trasportate. In tal caso essendosi già verificato il trasferimento dei diritti dal mittente al destinatario per effetto della richiesta di riconsegna, il vettore non deve chiedere istruzioni al mittente e per liberarsi dei suoi obblighi contrattuali deve solo informarlo dell'avvenuto deposito e della vendita.

Responsabilità del vettore per perdita e avaria

La disciplina codicistica prevede la responsabilità contrattuale del vettore per perdita e avaria delle cose consegnategli per il trasporto. Per esentarsi da responsabilità il vettore deve fornire la prova liberatoria che il danno e il conseguente inadempimento sono dovuti a evento positivamente identificato, a lui estraneo e non imputabile, nel senso che la perdita o avaria sia derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose trasportate o del loro imballaggio ovvero da fatto del mittente o del destinatario. Il vettore che effettua il trasporto con un'autonoma organizzazione dei mezzi ha il dovere di scegliere le modalità di esecuzione più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto ed evitare la perdita o l'avaria del carico. La presunzione di responsabilità posta dall'art. 1693 c.c. a carico del vettore può essere vinta dal medesimo solo con la prova che il danno sia derivato da un evento positivamente identificato ricollegabile al caso fortuito. La riforma in vigore dal I gennaio 2022 ha riscritto l'articolo 1696 c.c. (Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate) statuendo che il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna e inserendo una seguente metodologia d quantificazione: il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'art. 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della l. n. 1621/1960, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore. Inoltre, nell'ipotesi ove il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. Infine, le disposizioni appena citate non risultano derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Viene altresì specificato che il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal medesimo art. 1696 c.c. ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.

Nozione di "caso fortuito"
Gli eventi riferibili alla nozione di caso fortuito devono essere caratterizzati dalla loro imprevedibilità e dall'assenza di qualsiasi collegamento causale fra il loro verificarsi e il comportamento del soggetto che invochi l'efficacia liberatoria di tali fatti. Nella nozione di caso fortuito la giurisprudenza ricomprende la forza maggiore e il fatto del terzo, che escluderebbero la responsabilità solo quando, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza rapportato alle modalità dell'accaduto e alle condizioni di tempo e di luogo, si tratta di evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell'impossibilità di opporsi. Alcune pronunce dei giudici hanno chiarito, proprio in virtù di tali principi, che l'ipotesi di furto rientra nel caso fortuito soltanto in caso di assoluta inevitabilità ovvero quando la sottrazione sia stata compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile e inevitabile. Invero, in caso di furto, la prova piuttosto rigorosa che il vettore è tenuto a dare per essere esonerato dalla responsabilità sussiste anche quando si avvale dell'ausilio di terzi che esercitano professionalmente un'attività di vigilanza, dovendo in tal caso dimostrare che l'opera resa dai vigilanti ha potuto essere superata grazie a un comportamento minaccioso o violento. Tuttavia, secondo la previsione dell'art. 1694 c.c., le parti possono stabilire a priori, mediante clausole contrattuali, presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente dipendono da caso fortuito. Per quanto concerne la natura o i vizi delle cose trasportate o del loro imballaggio, il vettore, quando prende in consegna la merce, ha l'onere di procedere a un'attenta verifica esterna del contenitore e inoltre, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, di assumere informazioni sulle cautele da adottare per preservare l'integrità degli involucri. La giurisprudenza ha notevolmente contribuito a individuare le ipotesi che integrano il fatto del mittente o del destinatario che esonerano da responsabilità il vettore, potendosi affermare che il fatto del mittente sostanzialmente consiste nella mancanza di informazioni essenziali per la corretta esecuzione dell'incarico da parte del mittente. Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate. Qualora la perdita o l'avaria sussistono, il vettore è tenuto al rimborso delle spese affrontate dal destinatario.

Quando il ritardo nella consegna del plico è un danno ingiusto
Nel contratto di trasporto il vettore ha una responsabilità per danno ingiusto (ex art. 2043 c.c.) quando l'illecito sia grave e irreparabile e non, invece, quando la consegna avvenga 13 minuti dopo l'orario pattuito. Nel caso concreto il vettore aveva eccepito che non era stato fissato un termine per l'esecuzione del trasporto e che egli non era a conoscenza del plico trasportato. Nella fattispecie esaminata dalla Cassazione (sentenza n. 26504/2022) la Corte territoriale, nel ritenere configurabile la responsabilità extracontrattuale di una società di consegna, avrebbe dovuto argomentare in ordine al vettore, di una condotta colposa avente i requisiti dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., dando conto dell'idoneità di tale condotta a ledere non solamente i diritti derivanti dal contratto di trasporto in capo allo spedizioniere, bensì pure le posizioni soggettive spettanti al terzo danneggiato. I giudici di legittimità hanno in tal modo precisato che il ritardo di soli 13 minuti nella consegna al destinatario delle cose trasferite in esecuzione di un contratto di trasporto, integra un'inesattezza temporale della prestazione che, di norma, risulta socialmente tollerata e, per l'effetto, giuridicamente irrilevante ai fini della valutazione dell'adempimento del vettore poiché non incide negativamente, in genere, sul completo e integrale soddisfacimento dell'interesse creditorio del mittente. Se dunque viene in considerazione un'inesattezza temporale della prestazione che resta di norma irrilevante ai fini del giudizio di responsabilità contrattuale, la Corte di merito avrebbe dovuto a maggior ragione spiegare per quale motivo detta inesattezza doveva, al contrario, ritenersi rilevante in funzione del diverso giudizio di responsabilità extracontrattuale.

Considerazioni conclusive
Nell'ambito del contratto di trasporto, a tutela delle parti il Codice civile disciplina espressamente l'ipotesi in cui il trasporto possa essere impedito o ritardato per causa non imputabile al vettore. In tali casi, il vettore deve immediatamente chiedere al mittente istruzioni e nell'impossibilità deve provvedere al deposito della merce o, quando questa sia deteriorabile, farla vendere per conto dell'avente diritto. Il mittente deve essere altresì informato sia del deposito sia della vendita. Tali adempimenti sono strettamente connessi alle obbligazioni accessorie di custodia e di conservazione che gravano sul vettore dalla presa in consegna della merce sino alla loro consegna al destinatario, e dai quali egli non è esonerato anche in presenza di rifiuto della ricezione della merce da parte del destinatario o per l'omessa trasmissione di istruzioni da parte del mittente. Il dovere di custodia, che si riferisce alla vigilanza materiale delle cose in relazione alla responsabilità per perdita o avaria che fa carico al vettore, permane sia in caso di impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto non imputabili al vettore, sia in caso di impedimenti alla riconsegna. Il deposito o la vendita nelle forme previste dagli artt. 1514 e 1515 c.c., in caso di impedimenti nella fase di esecuzione o di riconsegna, è un mezzo di liberazione degli obblighi contrattuali del vettore il quale, in difetto di adozione, permane responsabile per perdita o avaria del carico. La presunzione di responsabilità per perdita o avaria della merce a carico del vettore può essere vinta da questi mediante la prova che la perdita o l'avaria si sono prodotte, in tutto o in parte, per caso fortuito, oppure per la natura o i vizi delle cose stesse nonché per causa, esclusiva o concorrente, di uno specifico comportamento del mittente o del destinatario. Più di recente, la conversione in legge (n. 233 del 29 dicembre 2021) del D.L. 152/2021, in attuazione del PNRR, ha concluso il processo di revisione di alcune norme del Codice Civile in materia di contratti di trasporto e spedizione, perseguendo l'obiettivo di rendere al passo coi tempi il regime in materia di responsabilità vettoriale, nei casi di trasporto di merci, quindi conformare la disciplina del c.c. ai più consolidati orientamenti giurisprudenziali. Da ultimo la Corte di Cassazione (n. 26504/2022) ha precisato che nel contratto di trasporto il vettore ha una responsabilità per danno ingiusto (ex art. 2043 c.c.) quando l'illecito sia grave e irreparabile e non, invece, quando la consegna avvenga 13 minuti dopo l'orario pattuito: nel caso concreto, inoltre, il vettore ha eccepito che non era stato fissato un termine per l'esecuzione del trasporto e che egli non era a conoscenza del plico trasportato.

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