Civile

Il contribuente può dimostrare di aver distrutto propri beni richiamando il formulario di identificazione rifiuti

In caso di esibizione del formulario l'onere probatorio è a carico del Fisco

di Giampaolo Piagnerelli

Il contribuente sotto accertamento può dimostrare di aver ceduto i beni di magazzino mancanti attraverso l'esibizione del "formulario di identificazione rifiuti". Lo puntualizza la Cassazione con l'ordinanza n. 26223/21.

La vicenda. I Supremi giudici si sono trovati alle prese con una vicenda in cui il contribuente ha proposto ricorso contro la sentenza della Ctr Toscana che ha accolto l'appello dell'ufficio, rigettando gli appelli dei cittadini, in una controversia concernente l'impugnazione degli avvisi di accertamento con cui le Entrate avevano recuperato a tassazione per l'anno 2007, ai fini Ires, Irap e Iva i maggiori ricavi per l'importo di 116mila euro.
In particolare era stato contestato che i contribuenti non avessero dimostrato l'avvio a distruzione di pezzi di ricambio acquistati per 93mila euro. Il fatto, era ritenuto dal giudice come inverosimile. Ma i contribuenti hanno eccepito che la Ctr avrebbe completamente omesso di considerare la prova fornita dalla società contribuente che, con la produzione dei formulari di identificazione rifiuti, aveva dimostrato di aver correttamente avviato a distruzione i beni di magazzino che erano risultati mancanti in sede di verifica. Se da una parte la mancata dimostrazione in ordine all'espletamento della procedura prevista per legge in caso di distruzione delle rimanenze di magazzino, autorizza l'amministrazione finanziaria a riprendere a tassazione il maggiore valore delle rimanenze determinato mediante procedimento "analitico induttivo" con riferimento alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 del Dpr 600/73. Dall'altra nel caso di distruzione di beni propri mediante consegna a soggetti autorizzati all'esercizio di tali operazioni in conto terzi la distruzione è dimostrata mediante il formulario che deve contenere i seguenti dati: 1) nome indirizzo del produttore detentore; 2) origini, tipologia e quantità del rifiuto; 3) impianto di destinazione; 4) data e percorso dell'instradamento; 5) nome e indirizzo del destinatario.

Di qui la Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui "in tema di imposte dirette con riferimento alla presunzione di cessione (ex articoli 1 e 2 del Dpr 441/1997), i contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i propri beni, possono procedere all'operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati all'esercizio di tali operazioni in conto terzi. In tal caso l'avvio a distruzione è dimostrato mediante il formulario di identificazione rifiuti".

Conclusioni. Dunque deve ritenersi che con presunzioni di legge che onerino il contribuente della prova contraria, il giudice non può genericamente ritenere non assolto l'onere probatorio a suo carico, ma deve specificamente chiarire i motivi per cui gli elementi prodotti non siano sufficienti a integrare idonea dimostrazione dei fatti dedotti.

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