Penale

Il contributo causale alla commissione del reato fa scattare la violenza sessuale di gruppo

di Giuseppe Amato

Per la configurabilità del delitto di violenza sessuale di gruppo e per l'affermazione della partecipazione allo stesso non è necessario che tutti i partecipi abbiano preso parte a tutti i segmenti della condotta, né che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell'autore dei comportamenti tipici di cui all'articolo 609-bis del Cp. Lo ribadisce la Suprema corte con la sentenza 19987/2020.

È principio pacifico quello secondo cui, ai fini dell'integrazione del reato di violenza sessuale di gruppo, non occorre che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell'autore dei comportamenti tipici di cui all'articolo 609-bis del codice penale (di recente, sezione III, 20 febbraio 2018, C.).

Va altresì ricordato che il reato di violenza sessuale di gruppo, che presuppone la «partecipazione di più persone riunite» ad atti di violenza sessuale è configurabile anche nell'ipotesi che gli autori del fatto siano soltanto due, non essendo a tal fine necessario che l'atto sessuale sia compiuto contemporaneamente da tutti i partecipanti, essendo invece sufficiente la mera presenza di tutti, anche se l'atto viene poi posto in essere a turno da ciascuno dei partecipanti. Ciò in quanto l'elemento caratterizzante del reato è la presenza nel luogo del fatto di tutti i partecipi nel momento in cui viene posta in essere l'azione violenta o intimidatoria, cui la vittima non può sottrarsi per la più efficace costrizione esercitata da una pluralità di persone presenti sul posto, anche se appunto l'atto sessuale sia posto in essere da uno solo dei partecipi o da costoro a turno (sezione III, 13 maggio 2009, B. e altro).

Cassazione - Sezione III penale – Sentenza 3 luglio 2020 n. 19987

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