Civile

Il contributo unificato va rimborsato anche se la sentenza non lo dice

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di Francesco Falcone e Antonio Iorio

Chi perde in giudizio deve sempre restituire a chi vince le somme corrisposte a titolo di contributo unificato, anche se ciò non è espressamente previsto dal giudice in sentenza. Invece, l’Iva sulla somma dovuta a titolo di rimborso delle spese legali deve essere corrisposta al contribuente vittorioso solo se non è titolare di partita Iva e, quindi, in grado di detrarre l’imposta. Sono queste alcune delle risposte fornite dal ministero dell’Economia in occasione di Telefisco e pubblicate per la prima volta in queste pagine.

Il contributo unificato - La disciplina delle spese di giudizio prevista dall’articolo 15 del decreto legislativo 546/92 è stata modificata, tra l’altro con l’introduzione del nuovo comma 2-ter, dal decreto legislativo 156/2015, attuativo della delega fiscale (legge 23/2014). Occorre ricordare che le spese di lite a favore del contribuente vittorioso nel ricorso sono immediatamente esecutive: l’agenzia delle Entrate soccombente deve pagarle anche se decide di appellare la sentenza che le prevede.

Il nuovo comma 2-ter prevede che «le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l’imposta sul valore aggiunto, se dovuti».

Sovente, però, il giudice, nel condannare alle spese l’agenzia delle Entrate, utilizza nella sentenza dizioni generiche, come «pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi (...) euro oltre accessori».

È stato quindi chiesto al ministero dell’Economia di chiarire la portata di dispositivi di questo tipo e, in particolare, se nella somma «complessiva» indicata dal giudice rientra anche il contributo unificato versato dal contribuente per proporre l’impugnazione o se invece debba essere calcolato a parte.

Il ministero ha innanzitutto chiarito che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione (si vedano le ordinanze 2691/2016 e 18828/2015), la parte soccombente deve sempre restituire le somme corrisposte a titolo di contributo unificato, anche se non espressamente previsto dalla decisione del giudice che ha emesso la sentenza.

Per questo, secondo il ministero, se il giudice dispone la condanna alle spese giudiziali (ad esempio, per 500 euro oltre accessori) senza fare riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la condanna deve essere implicitamente estesa a includere anche la restituzione dell’importo del contributo versato, che quindi occorre aggiungere (nel caso dell’esempio) ai 500 euro.

Gli accessori - È stato poi chiesto al ministero di chiarire se, quando il giudice condanna il fisco a rimborsare le spese direttamente al contribuente che ha vinto la causa e non al suo difensore (in mancanza della richiesta di distrazione delle spese a favore del difensore), sia necessario aggiungere alla somma da versare l’Iva (22%) e la cassa di previdenza (4%) per il difensore.

Il ministero ha precisato che l’importo da rimborsare varia a seconda che il contribuente sia titolare o no di partita Iva:

se si tratta di un soggettoIva e se il giudizio riguarda l’attività d’impresa o la professione esercitata, il contribuente può pretendere dal fisco soccombente il rimborso di quanto dovuto a titolo di onorari e spese, ma non l’Iva, anche se gli è stata addebitata dal difensore per l’assistenza al cliente. Questo perché il contribuente può detrarre l’Iva fatturata dal difensore, che non costituisce, quindi, per lui un costo effettivo;

se invece il contribuente che vince il giudizio con il fisco non è un soggetto passivo Iva, l’importo liquidato dal giudice a titolo di spese legali deve essere maggiorato dell’Iva.

I contributi previdenziali, invece, non essendo soggetti al meccanismo della detrazione, sono sempre rimborsabili, a prescindere dalla qualità personale della parte assistita, che ne sopporta, in ogni caso, il costo.

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