Civile

Il controllo del prodotto al momento della consegna non esime dalla verifica del vizio emerso con l'utilizzo

Secondo il codice del consumo l'acquirente non ha l'onere di dichiarare quale sia il vizio tecnico imputabile al venditore

Nell'acquisto di beni mobili si applica in primis la disciplina del Codice del consumo e in via sussidiaria quella civilistica sui "contratti in generale". Cosicché - in base alle norme speciali - l'onere probatorio per i vizi della cosa acquistata ricade fondamentalmente sul venditore. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 26158/2021 ha dato ragione al ricorrente che aveva acquistato un televisore, manifestatosi dopo una settimana difettoso, e che si era visto respingere dal venditore qualsiasi assistenza e presa in carico del problema in quanto al momento dell'acquisto il bene era stato visionato da entrambe le parti senza il riscontro di alcun problema.

La Cassazione boccia il ragionamento dei giudici di appello che avevano escluso qualsiasi dovere del venditore in quanto il cliente non aveva fatto presente quale fosse il nesso tra la responsabilità del venditore e il vizio emerso dopo una settimana dall'utilizzo del televisore. Dice la Cassazione che trattandosi di vizio tecnico il cliente non può essere obbligato a richiedere un'assistenza tecnica al fine di denunciare al venditore l'esatto difetto e la sua riferibilità alla responsabilità del venditore. Infatti, quest'ultimo data l'attività che svolge ha sicuramente i mezzi e più facilitazioni per fornire una pronta assistenza tecnica e la verifica dell'origine del problema.

Unico onere del cliente è quello di prontamente denunciare entro il limite di due mesi dalla scoperta il difetto riscontrato. E in caso di vizio tecnico la posizione di fronte al venditore è ancor meno "paritaria" e il cliente non può essere privato dei rimedi, posti a tutela dei consumatori, della riparazione o della sostituzione solo perché aveva controllato il bene al momento dell'acquisto.

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