Penale

Il coordinatore dei lavori deve controllare il rispetto delle regole di sicurezza da parte delle imprese esecutrici

Se ravvisa pesanti irregolarità del piano di sicurezza può bloccare l'avanzamento dei lavori

di Giampaolo Piagnerelli

Il coordinatore della sicurezza dei lavori è tenuto - nei confronti delle imprese esecutrici - a verificare nel dettaglio il rispetto della normativa di settore. In caso contrario può sospendere l'avanzamento dei lavori. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 13471/21.

Venendo ai fatti, con la sentenza 7 giugno 2019, il gup del tribunale di Matera ha condannato, in esito al rito abbreviato, un soggetto "alla pena di giustizia" avendolo ritenuto responsabile del reato ex articolo 158, comma 2, lettera a) del Dlgs 81/2008, perché in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in corso in un cantiere edile sito nel comune di Tricarico, non verificava che le imprese esecutrici avessero recepito e messo in atto il piano di sicurezza.

L'appello proposto dall'imputato si basava sulla circostanza che questi dovesse assicurare la sicurezza del cantiere esclusivamente per i cosiddetti rischi generici, relativi alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui erano organizzate le attività esulando, invece, dal sovraintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni da lui impartite. La tesi è stata respinta in quanto la disposizione che si assume essere stata violata dall'imputato cioè l'articolo 92, comma 1, lettera a) del Dlgs 81/2008 specifica come tra i compiti del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, vi sia quello di verificare l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Tale verifica non deve essere eseguita solo attraverso un'opera di coordinamento, ma anche attraverso il materiale controllo dell'operato svolto dalle imprese esecutrici. I compiti dell'imputato, quindi, non si potevano considerare conclusi una volta che egli avesse impartito alle imprese esecutrici dei lavori le istruzioni in materia di sicurezza del cantiere e ne avesse sollecitato il rispetto. Invece l'imputato avrebbe dovuto compiere anche un'opera di controllo dell'effettivo rispetto di tali prescrizioni, disponendo nel caso in cui il rispetto di esse non fosse stato assicurato, la sospensione dei lavori.

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