Responsabilità

Il custode non risponde della caduta nella buca solo se la condotta colposa della vittima era pure imprevedibile

Non rileva la pericolosità in sé della cosa ma il nesso tra essa e il danno subito che viene meno se l'evento è un caso fortuito

di Paola Rossi

Perché venga meno la responsabilità del custode della cosa che, con l'interazione dell'azione umana, è stata fonte del danno egli deve dimostrare non tanto l'imperizia o la negligenza della vittima cioè la sua colpa che avrebbe reso pericolosa la cosa di per sé "inerte", ma anche che si tratti di condotta imprevedibile, ciò che integra il caso fortuito.

La vicenda riguardava la domanda di risarcimento danni avanzata contro un supercondominio e il suo gestore per la caduta in una buca adiacente allo scalino del marciapiede. La Cassazione - con la sentenza n. 37059/2022 - ha respinto il ragionamento con cui il giudice di secondo grado aveva cancellato il ristoro dei danni deciso in primo grado nella misura di 41mila euro. La sentenza annullata con rinvio aveva accolto l'argomento difensivo secondo cui il pedone conosceva l'esistenza della buca e le condizioni di luce e di posizionamento della stessa non costituivano in sé un pericolo, ma è la condotta colpevole e scevra di prudenza della vittima che avrebbero determinato il danno interrompendo così il neesso causale di esso con la cosa (la buca). Per la Cassazione non basta dimostrare la colpa, ma anche l'imprevedibilità e l'inevitabilità del fatto dovuto alla condotta della vittima. Così come i giudici di appello, sempre secondo la Cassazione, non potevano escludere il nesso causale tra il danno e la cosa affermando che quest'ultima non conteneva in sé alcun elemento di pericolo inevitabile con l'ordinaria diligenza e prudenza. Ma ciò non basta a evitare che il custode risponda dei danni: va provato il caso fortuito.

La Cassazione precisa che i criteri con cui si giudica la responsabilità aquilana ex articolo 2043 del Codice civile non sono sovrapponibili a quelli che determinano la responsabilità del custode ex articolo 2051 del Codice civile. Infatti, nel caso del custode non va accertata la sua colpa nell'aver determinato l'evento dannoso in quanto è sufficiente il suo rapporto giuridico con la cosa custodita. Da cui scaturisce automaticamente la sua responsabilità per i danni arrecati dalla cosa a meno che provi che l'evento si è determinato per un fatto imprevedibile ascrivibile come caso fortuito. Prova, la sola, che spezza il nesso giuridico tra il danno e la cosa che pur materialmente sono tra loro connessi.

L'inattesa condotta da parte di una persona sensata o l'avverarsi di comportamenti mai verificatisi prima può far venir meno il nesso causale tra la cosa e il danno verificatosi. Infatti, la condotta colposa del danneggiato deve risultare imprevedibile e imprevenibile al fine di far degradare la cosa da cui si origina l'infortunio a mera occasione del verificarsi dell'evento.

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