Immobili

Il danno da caduta dell’avvocato va provato

di Luana Tagliolini

La contrazione del reddito dell’attività di un avvocato infortunato va provata perché la professione forense non è soggetta a un guadagno quotidiano legato all’apertura o meno dello studio ma è fatta di ricavi e di lavoro spalmati nel tempo

La contrazione del reddito dell’attività di un avvocato infortunato va provata perché la professione forense non è soggetta a un guadagno quotidiano legato all’apertura o meno dello studio ma è fatta di ricavi e di lavoro spalmati nel tempo. È il principio applicato dalla Cassazione (ordinanza 3018/2023) alla fattispecie riguardante la caduta di un avvocato su una lastra di ghiaccio all’interno di un condominio. Il professionista aveva richiesto un cospicuo risarcimento ex articolo 2051 o, in subordine...