Civile

Il danno da mancata acquisizione del consenso informato è autonomamente risarcibile

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a cura della redazione PlusPLus24 Diritto

Responsabilità professionale – Consenso informato – Risarcibilità autonoma rispetto al danno alla salute derivato alla mancata informazione
E' legittima la proposizione risarcitoria per ottenere il ristoro, oltre che al danno alla salute derivato (in ipotesi) alla mancata informazione, anche di quello scaturito dalla lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica in sé considerato rispetto al quale il carattere necessitato dell'intervento e la sua corretta esecuzione restano circostanze prive di rilievo
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 aprile 2019, n. 10423

Responsabilità civile - Professionisti - Attività medico - Chirurgica responsabilità medica - Obbligo di acquisire il consenso informato - Violazione - Lesione del diritto all'autodeterminazione - Autonoma risarcibilità - Sussistenza - Necessità di prova specifica - Esclusione
Dalla lesione del diritto fondamentale all'autodeterminazione determinata dalla violazione, da parte del sanitario, dell'obbligo di acquisire il consenso informato deriva, secondo il principio dell"id quod plerumque accidit" un danno-conseguenza autonomamente risarcibile - costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di sé stesso psichicamente e fisicamente - che non necessita di una specifica prova, salva la possibilità di contestazione della controparte e di allegazione e prova, da parte del paziente, di fatti a sé ancora più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori.
•Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11749

Responsabilità civile - Professionisti - Attività medico - Chirurgica - Mancata acquisizione del consenso informato del paziente all'esecuzione di un intervento chirurgico - Risarcibilità - Fondamento - Esito favorevole dell'atto medico - Rilevanza - Esclusione.
In tema di attività medico-chirurgica, è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all'esecuzione di un intervento chirurgico, ancorché esso apparisse, "ex ante", necessitato sul piano terapeutico e sia pure risultato, "ex post", integralmente risolutivo della patologia lamentata, integrando comunque tale omissione dell'informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all'espletamento dell'atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati dall'esito favorevole
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 giugno 2015, n. 12205

Responsabilità civile - Professionisti - Attività medico - Chirurgica violazione dell'obbligo di informazione del paziente - Danni risarcibili - Oneri di allegazione e prova – Contenuto
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, dal cui inadempimento deriva - secondo l'"id quod plerumque accidit" - un danno conseguenza costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, patite dal primo in ragione dello svolgimento sulla sua persona di interventi non assentiti, danno che non necessità di specifica prova, ferme restando la possibilità di contestazione della controparte e quella del paziente di allegare e provare fatti a sé ancor più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 luglio 2017, n. 16503

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