Il datore di lavoro è responsabile in caso di formazione inadeguata del dipendente
Quale profilo di colpa specifica veniva addebitata all'imputato la violazione dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008, che richiede al datore di lavoro di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.
Con la sentenza n. 30231 del 3 agosto 2021 la Suprema Corte si è pronunciata in merito alla centralità della formazione tra gli obblighi che ricadono in capo al datore di lavoro in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. La sentenza in commento si inserisce nel solco già tracciato dall'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo il quale: "[…] è il datore di lavoro che deve rispondere dell'infortunio al dipendente ove la mancata formazione sia causalmente collegata al verificarsi dell'evento. […] La nomina dell'RSPP non esonera il datore di lavoro da tali obblighi, svolgendo quest'ultimo una funzione di consulenza in materia infortunistica".
Questa in sintesi la vicenda processuale.
Veniva contestato all'imputato, in qualità di amministratore di una società, di aver cagionato lesioni personali ad un dipendente, in violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il lavoratore, infatti, maneggiando una sega circolare, sprovvista di spingitoi, entrava in contatto con la lama riportando una lesione complessa che comportava una malattia superiore a quaranta giorni.
Quale profilo di colpa specifica veniva addebitata all'imputato la violazione dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008, che richiede al datore di lavoro di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.
L'imputato, per il tramite del proprio difensore, ricorreva per Cassazione, lamentando una erronea individuazione del responsabile del fatto, in quanto, nella sua qualità di amministratore, non avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere delle violazioni ipotizzate.
La Suprema Corte, dichiarando inammissibili i ricorsi formulati nell'interesse dell'imputato e dell'ente, ha chiarito come dalla qualità di datore di lavoro discendano una serie di obblighi fondamentali, tra i quali deve annoverarsi la previsione dei rischi a cui risulta esposto il lavoratore nell'espletamento delle sue mansioni. Alla previsione del rischio è strettamente correlato l'obbligo di formare e informare il lavoratore, secondo quanto stabilito dall'art. 37 D.lgs. 81/08 e di vigilare affinché siano attuate le misure previste ai fini della tutela della sua incolumità.
Rileva, inoltre, la Suprema Corte come la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non sia equiparabile ad una delega di funzioni, anche quando, come nel caso di specie questi sia dotato di poteri di firma. Di conseguenza, ove si concretizzi un rischio prevedibile non considerato ed ove l'evento sia causalmente collegato all'omessa o incompleta formazione del lavoratore, dell'infortunio dovrà comunque rispondere il datore di lavoro.
I giudici di legittimità chiariscono, altresì, che l'eventuale personale bagaglio di conoscenze del lavoratore formatosi per effetto di pregresse esperienze non funge da esimente per il datore di lavoro. La carenza, invero, non può essere colmata dalle conoscenze personali.
Affermata la responsabilità del datore di lavoro, la Suprema Corte si allinea a quanto statuito dalla Corte di merito anche in materia di responsabilità amministrativa ai sensi del già citato D.lgs. 231/2001. Appare, infatti, evidente, secondo i giudici di legittimità, che l'ente, non avendo fornito un'adeguata preparazione professionale ai propri dipendenti, abbia conseguito un beneficio sia in termini economici che di risorse impegnate, integrando così quelli che sono i requisiti minimi dell'interesse e/o vantaggio per la configurazione della responsabilità amministrativa (art. 5, comma 1, D. Lgs. 231/2001).
Alla luce di tale pronuncia, risulta ancora una volta evidente che garantire una idonea e adeguata informazione e formazione a tutti i lavoratori, non solo promuove la cultura della tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'importanza della prevenzione, ma rappresenta un onere che ricade imprescindibilmente sul datore di lavoro, svolgendo l'RSPP un ruolo di mero consulente di quest'ultimo in materia antinfortunistica.
*A cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e del Dott. Stefano Cancellario (Studio Legale Ventimiglia)