Penale

Il debitore pignorato che mente sulla titolarità dei beni non commette false attestazioni a pubblico ufficiale

La condotta che danneggia il creditore in sede di esecuzione mobiliare è quella del reato di sottrazione all'ordine del giudice

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di Paola Rossi

Il debitore sottoposto a pignoramento mobiliare che nasconde il suo ruolo di titolare dell'azienda definendosi dipendente dalla stessa non commette il falso ideologico. Infatti, il verbale redatto in occasione dell'accesso ai luoghi dell'esecuzione mobiliare da parte del pubblico ufficiale non attesta la veridicità delle attestazioni fatte dal debitore.

Nel caso in cui, invece, il debitore esecutato non indichi o sottragga altri beni mobili che garantiscono la soddisfazione del creditore egli commette il reato previsto dall'ottavo comma dell'articolo 388 del Codice penale. Ossia una delle ipotesi di dichiarazioni false rese dal privato al pubblico ufficiale e che assorbe il reato di falso.

La sentenza della Cassazione n. 45914/2021 annulla perciò la decisione con la formula "perché il fatto non sussiste" relativamente alla falsa dichiarazione di non essere il titolare dell'azienda sottoposta a esecuzione mobiliare. In quanto non scatta il reato previsto dall'articolo 495 del Codice penale (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) poiché l'attività espletata dal pubblico ufficiale è meramente esecutiva e il verbale redatto non ha finalità di attestare la veridicità delle dichiarazioni rese in tale sede.

Mentre, precisa la sentenza di legittimità, che la condanna si giustifica per il resto, in quanto il debitore a fronte dei decreti ingiuntivi per il corretto adempimento del debito aveva chiesto dilazioni per recuperare la somma, ma in realtà aveva sfruttato illecitamente tale finestra temporale per provvedere a vendere l'azienda da cui nasceva l'obbligo verso altra ditta fornitrice. Da cui la condanna per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

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