Lavoro

Il "Decreto Aiuti" potenzia la Formazione 4.0 ed è legge

La misura finanziata fa parte della Transizione 4.0 ed è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0

di Samantha Iozzia*

Uno degli ultimi atti del Parlamento italiano, prima dello scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, è stato il voto di conversione in legge del " Decreto Aiuti ", che ha rafforzato l'intensità del credito di imposta generato a beneficio delle imprese attraverso la Formazione 4.0 dei dipendenti.

La misura finanziata fa parte della Transizione 4.0 ed è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0. Infatti, l'articolo 22 del Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50 , disciplinante le "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", è proprio interamente dedicato al potenziamento del credito di imposta sulla Formazione 4.0.

Nello specifico, dal Ministero dello Sviluppo Economico hanno voluto aumentare l'intensità del credito dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie imprese, mentre è rimasta invariata al 30% la percentuale delle grandi imprese. I valori massimali dei benefici ottenibili restano confermati: Euro 300.000 annue per le piccole imprese ed Euro 250.000 annue per le medie e grandi imprese.

Si ricorda che il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

La nuova e più alta intensità del credito di imposta per le PMI è condizionata al fatto che le attività formative debbano commissionate dalle imprese ed essere erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Non solo. Stavolta per beneficiare di un credito maggiore i risultati scaturenti dalla Formazione 4.0 e relativi all'acquisizione o al consolidamento delle competenze abilitanti in ambito tecnologico e digitale devono essere certificate secondo le modalità stabilite sempre con un apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.

Infatti, all'aumentare della percentuale di credito ottenibile dalle spese classificate come ammissibili, il legislatore ha imposto un doppio livello di verifica delle competenze acquisite o consolidate, consistente: in un primo livello dell'accertamento delle competenze iniziali di ciascun singolo dipendente attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato prestabilito con un decreto direttoriale di prossima emanazione; in un secondo livello dell'accertamento delle competenze finali maturate da ogni singolo dipendente attraverso lo svolgimento di test anch'essi disciplinati nel prossimo decreto direttoriale.

Non per ultimo, il maggior credito fiscale collegato con la Formazione 4.0 del singolo dipendente-discente, della durata non inferiore a 24 ore, è subordinato al rilascio di un attestato da parte del soggetto formatore qualificato.

Il Decreto Aiuti è stato prima pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, è entrato in vigore il 18 maggio 2022, e poi lo stesso Decreto-Legge è stato convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91.

Ciò significa che nonostante il Governo sia caduto, il Parlamento sia sciolto, le elezioni siano state indette per il 25 settembre 2022, comunque a brevissimo dal Ministero dello Sviluppo Economico dovrebbero definire i requisiti posseduti dai "soggetti qualificati" per alzare il livello percentuale della Formazione 4.0. Ad oggi i docenti e i tutor possono essere interni e devono essere tutti dipendenti.

Oppure i docenti e i tutor possono essere esterni ma devono essere classificati come qualificati e ad oggi sono: i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa; le università, pubbliche o private, o le strutture a esse collegate; i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001; i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37; gli ITS.

I progetti formativi avviati dopo il 18 maggio 2022, ossia la data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, che non soddisfano le nuove condizioni con l'utilizzo di formatori qualificati esterni possono al massimo beneficiare di un'intensità del credito d'imposta più bassa e comunque pari al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese e sempre al 30% per le grandi imprese.

Invece, al momento non sono state apportate modifiche al sistema di rendicontazione dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori molto svantaggiati – come definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017 – che restano con un'intensità pari al 60%.

Con il Decreto Aiuti la Formazione 4.0, istituita con la Legge di Bilancio 2018 e prorogata fino al 31 dicembre 2022 dalla Legge di Bilancio 2021, non è stata ulteriormente prorogata ma è probabile che con la Legge di Bilancio 2023 il Parlamento entro la fine dell'anno effettui l'ennesima proroga della misura agevolata che sta ottenendo un crescente successo tra le PMI italiane.

*di Samantha Iozzia, responsabile della Formazione 4.0 di Next4

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